Rapporti di lavoro

Ricollocazione anticipata fuori dall’orario di lavoro con durata anche oltre la Cigs

di Gianni Bocchieri

L’attività di assistenza intensiva in favore dei lavoratori in Cigs che accedono in anticipo all’assegno di ricollocazione deve essere svolta fuori dall’orario di lavoro. E se tale percorso non porta a un nuovo impiego, una volta disoccupati tali lavoratori non potranno beneficiare di un altro servizio di assistenza.

Con la circolare congiunta del 7 giugno tra ministero del Lavoro e Anpal (si veda il Quotidiano del Lavoro dell’11 giugno) sono stati stabiliti i criteri e le modalità di accesso all’assegno di ricollocazione per le situazioni di crisi aziendale che diano luogo a esuberi.

L’ultima legge di Bilancio (la 205/2017) ha previsto, per i lavoratori rientranti negli ambiti o profili a rischio di esubero, la possibilità di chiedere l’assegno dopo aver sottoscritto un “accordo di ricollocazione”, al termine della procedura di consultazione sindacale per l’attivazione dell’intervento straordinario di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale (articolo 24 bis del Dlgs 148/2015).

Oltre a fornirne il format da usare, la circolare specifica che l’accordo è ammissibile in tutte le ipotesi di consultazione sindacale, a eccezione del caso in cui l’intervento straordinario di integrazione salariale sia determinato da contratto di solidarietà. Fino al 30 settembre, l’accordo potrà essere sottoscritto anche successivamente al verbale di consultazione, purché si riapra il tavolo presso il ministero del Lavoro o la Regione.

Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di ricollocazione, i lavoratori rientranti negli ambiti o profili a rischio di esubero possono richiedere ad Anpal l’assegno di ricollocazione già previsto per i disoccupati percettori di Naspi da oltre quattro mesi. Il rispetto del limite previsto negli accordi verrà verificato da Anpal, che accetterà le domande in base all’ordine cronologico di presentazione.

Per le modalità operative, la circolare rimanda alle disposizioni già emanate per l’assegno di ricollocazione ordinario (delibera del Cda Anpal 14/2018), seppure con diverse peculiarità.

In primo luogo, si specifica che il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale, non inferiore a sei mesi e prorogabile fino a ulteriori 12 mesi, previo accordo tra il lavoratore interessato e l’ente erogatore del servizio, nel caso non sia stato utilizzato l’intero ammontare dell’assegno entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale.

In secondo luogo, si stabilisce che le convocazioni e le iniziative di politica attiva proposte devono essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro, in quanto il programma di assistenza intensiva dovrà essere compatibile con la residua attività lavorativa e con l’accordo di ricollocazione.

In terzo luogo, i lavoratori ammessi anticipatamente all’assegno di ricollocazione a seguito di accordo di ricollocazione potranno rifiutare un’offerta di lavoro congrua, senza che ciò comporti conseguenze in relazione all’integrazione salariale percepita. Tuttavia, la circolare non chiarisce se in questo caso continui il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione o debba invece ritenersi concluso.

Infine, la circolare prevede la possibilità per il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva di mettersi in contatto con il centro per l’impiego competente o con i soggetti accreditati per concordare eventuali azioni finalizzate al mantenimento e allo sviluppo delle competenze, da realizzare con l’eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Tuttavia, i lavoratori che facciano domanda anticipata di assegno di ricollocazione non potranno fare ulteriore richiesta di assegno di ricollocazione ordinario, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e successiva maturazione dei requisiti, ossia dopo quattro mesi di disoccupazione.

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