Rapporti di lavoro

Operazioni straordinarie per le imprese sociali, dal 3 luglio necessaria l’autorizzazione

di Antonio Carlo Scacco

Dal 3 luglio le operazioni straordinarie inerenti le imprese sociali dovranno essere autorizzate dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: è l'effetto della pubblicazione del decreto 27 aprile 2018 sulla Gazzetta ufficiale del 18 giugno 2018, .

In base al Dlgs 112/2017, che ha profondamente riformato la materia, è sociale l’impresa privata, anche in forma societaria, che non persegue scopi di lucro ma esercita la propria attività (almeno il 70% dei ricavi) per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La norma delegata aveva previsto, all'articolo 12, l'adozione di un successivo decreto ministeriale cui avrebbero dovuto conformarsi gli atti di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda (inclusa la cessione di un ramo attinente allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale), nonché devoluzione del patrimonio inerenti le imprese sociali.

La norma stabiliva altresì che l’efficacia di tali operazioni sarebbe comunque rimasta subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Ciò con l’evidente finalità di preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, nonché il perseguimento delle attività e delle finalità di interesse generale da parte dei soggetti che pongono in essere tali atti.

L'articolo 2 del decreto 27 aprile 2018 dispone che l'impresa sociale che intende procedere a una operazione straordinaria di trasformazione, fusione, scissione o cessione di azienda o di un ramo d'azienda deve notificare al ministero del Lavoro tale intenzione con atto scritto avente data certa, allegando la documentazione prescritta. Ricevuta la comunicazione, il ministero procede all’istruttoria e alla verifica dei requisiti previsti dalla legge: in esito positivo rilascia l'autorizzazione richiesta, in caso contrario emette un provvedimento di diniego. Vale il silenzio-assenso (in assenza di un pronunciamento entro 90 giorni dalla ricezione della notificazione l'autorizzazione si intende rilasciata).

Alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione si applicano ordinariamente le regole civilistiche (articoli da 2498 a 2506-quater del codice civile). Le imprese che intendono darvi seguito, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell'organo statutariamente preposto a deliberare sull'operazione, devono inviare una espressa notifica al ministero dell'intenzione di procedere allegando, tra le altre informazioni richieste, una sintetica descrizione dell’operazione stessa, le situazioni patrimoniali degli enti coinvolti nonché la relazione degli amministratori.

Nel caso della cessione si richiede anche una relazione giurata, redatta da un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, che attesti il valore effettivo del patrimonio dell'impresa medesima. Anche in caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, cui segue la devoluzione del patrimonio ad altri enti del terzo settore, è necessaria la preventiva autorizzazione del ministero del Lavoro.

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