Rapporti di lavoro

Ricercatori extraUe, possibile la conversione del permesso in motivi di lavoro

di Alberto Rozza

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 maggio 2018, numero 141, il Dlgs 11 maggio 2018 numero 171 che, attuando la direttiva Ue/2016/801, rivede la disciplina relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari.
Di seguito si riportano le principali modifiche apportate dal citato provvedimento.

Durata del permesso di soggiorno – La lettera c, comma 3, dell'articolo 5 del Testo unico immigrazione stabilisce che il permesso di soggiorno non può avere una durata inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata.
Detta previsione adesso viene estesa anche allo straniero che frequenta un istituto tecnico superiore. Resta comunque salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione (Dpr 394/1999). Inoltre il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto.

Attività di volontariato – Viene profondamente modificato l'articolo 27-bis del Testo unico immigrazione che regolamenta l'ingresso e soggiorno per volontariato. In particolare viene specificato che l'attività di volontariato deve essere di interesse generale e di utilità sociale. Inoltre viene elevata di cinque anni l'età degli stranieri ammessi in Italia per partecipare a programmi di attività di volontariato, passando da 20-30 anni a 25-35 anni. Anche i requisiti che questi soggetti devono avere sono stati modificati. In particolare l'organizzazione promotrice del programma di volontariato a cui gli stessi devono appartenere deve essere una delle seguenti: enti del terzo settore; organizzazioni della società civile; enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nonché enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose.
Viene confermata la necessità che sia stipulata un'apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice dell'attività di volontariato, così come la necessità che venga stipulata un'apposita polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria, alla responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni collegati all'attività di volontariato.
Confermata anche l'assunzione da parte dell'organizzazione di volontariato dell'assunzione della piena responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario così come quelle di viaggio di ingresso e ritorno.
Viene invece stabilito che il volontario non può essere retribuito, ma ha diritto solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.
Viene anche introdotto il termine di 45 giorni entro il quale lo Sportello unico per l'immigrazione, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, deve rilasciare il nulla osta.
Sono poi stati specificati i casi di rifiuto, oppure se già rilasciato, di revoca sia del nulla osta che del permesso di soggiorno.

Attività di ricerca – Modificando l'articolo 27-ter del Testo unico immigrazione, viene precisato che non possono essere ricercatori gli stranieri che: soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari; soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale; che sono familiari di cittadini europei che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione; beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano per motivi di lavoro autonomo o subordinato; soggiornano in qualità di lavoratori altamente qualificati; sono ammessi nel territorio dell'Ue in qualità di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario; sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.
Inoltre si prevede che venga meno l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza, nel caso in cui al ricercatore venga rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro autonomo o subordinato.
Nel confermare che il ricercatore e l'istituto di ricerca devono stipulare una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare l'attività di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore, viene stabilito che l'accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie per la realizzazione di detta attività deve avvenire, caso per caso, tenendo conto del doppio dell'importo dell'assegno sociale.
In merito al ricongiungimento dei familiari da parte del ricercatore, viene stabilito che lo stesso è possibile indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno.
Particolarmente interessante la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per ricerca in lavoro. Questa facoltà viene riconosciuta allo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha completato l'attività di ricerca, alla scadenza del permesso di soggiorno per ricerca. Allo stesso soggetto viene anche riconosciuta la facoltà di iscriversi presso i Centri per l'impiego e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a 9 e non superiore a 12 mesi al fine di cercare un'occupazione oppure avviare un'attività in proprio purché coerente con quella di ricerca completata.
Altra novità riguarda la mobilità dei ricercatori. Più precisamente si stabilisce che il ricercatore è riammesso in Italia senza particolari formalità su richiesta di un altro Stato UE che si oppone alla sua mobilità di breve durata (soggiorno non superiore a 180 giorni in un arco temporale di 360 giorni) ovvero non autorizza o revoca l'autorizzazione alla mobilità di lunga durata (soggiorno superiore a 180 giorni).
Viene ribadito che lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca in corso di validità rilasciato da un altro Paese Ue possa soggiornare in Italia al fine di proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato, ma per un periodo di 180 giorni contro i 3 mesi del testo originario. A tal fine non è rilasciato al ricercatore un permesso di soggiorno e il nulla osta è sostituito da una comunicazione dell'istituto di ricerca allo Sportello unico per l’immigrazione.
Si specifica, inoltre, che se vengono accertati motivi ostativi all'ingresso in Italia da parte della Questura, il ricercatore e se presenti anche i suoi familiari, sono tenuti a lasciare il territorio nazionale immediatamente, cessando tutte le attività.

Istruzione tecnica superiore – Il decreto legislativo modifica l'articolo 39 del Testo unico ampliando il diritto allo studio allo straniero. In particolare non è più solo limitato all'accesso all'istruzione universitaria, ma viene esteso anche ai corsi di istruzione e formazione tecnico superiore e ai corsi degli istituti tecnico superiore e alla formazione superiore.
Inoltre viene garantito l'accesso anche ai corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Viene confermato che lo straniero titolare di un'autorizzazione a soggiornare in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro Ue, possa fare ingresso e soggiornare in Italia per un periodo massimo di 360 giorni, senza necessità di visto o di permesso di soggiorno per proseguire gli studi già iniziati nell'altro Paese, non solo quando risulta iscritto a un corso universitario, ma anche a un corso di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore o di un istituto di insegnamento superiore.

Ingresso per motivi di studio – La modifica dell'articolo 39-bis del Testo unico amplia le possibilità di far ingresso in Italia per motivi di studio e formazione, riconoscendo maggiore spazio ai tirocini formativi.
In particolare viene previsto l'accesso in Italia per frequentare corsi di formazione professionale e tirocini extracurriculari nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del ministro del Lavoro.
È inoltre consentivo l'ingresso ed il soggiorno per svolgere tirocini curriculari compresi nell'ambito di percorsi di istruzione tecnica superiore e formazione superiore, promossi da istituzioni di formazione superiore, istituti di istruzione tecnica superiore, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale; periodi di pratica professionale nonché tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche; tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di programmi comunitari per l'istruzione e la formazione superiore. Questi tirocini non sono soggetti al contingentamento triennale stabilito con decreto ministeriale.
Per i tirocini curriculari, gli istituti di insegnamento abilitati ad accogliere gli studenti di paesi terzi sono quelli autorizzati dal ministero dell'Istruzione a erogare corsi di formazione tecnica superiore, corsi di formazione superiore nonché gli istituti tecnico superiori. Viene ribadito che i tirocini si fondano sulla convenzione di formazione tra l'istituzione formativa inviante, l'ente ospitante e il tirocinante che contiene la descrizione del programma di tirocinio, gli obiettivi educativi e le componenti di apprendimento, la durata complessiva del tirocinio, le condizioni di inserimento e di supervisione del tirocinio, le ore di tirocinio, le risorse messe a disposizione dei richiedenti per la permanenza e per le spese di vitto e alloggio, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia.
L'ingresso è consentivo anche per svolgere i tirocini extracurriculari, funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e finalizzati ad acquisire conoscenze, pratica ed esperienza in un contesto professionale. In questo caso trovano applicazione le linee guida di cui alla legge 92/2012.
Per gli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno è quella prevista dalla convenzione di formazione.

Ricerca lavoro o imprenditorialità per studenti – Viene abrogato l'articolo 22, comma 11-bis del Testo unico, perché confluito nell'articolo 39-bis 1, secondo cui, in presenza dei requisiti reddituali e fermo restando l'obbligo di assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale, lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, o il diploma accademico di primo livello o di secondo livello o il diploma di tecnico superiore, alla scadenza del permesso di soggiorno per studio, possa dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con il percorso formativo completato.
Se sussistono i requisiti lo straniero può anche richiedere la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.

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