Rapporti di lavoro

Dal 1° luglio cessa l'opzione del Tfr in busta paga, le conseguenze per lavoratori ed aziende

di Antonio Carlo Scacco

Dal 1° luglio prossimo termina la sperimentazione, piuttosto deludente in verità, del cd. TFR in busta paga, meglio noto agli addetti ai lavori con l'acronimo Qu.I.R. (Quota integrativa della retribuzione). La misura, come si ricorderà, fu introdotta con la legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 a fino al 30 giugno 2018, per i i lavoratori dipendenti del settore privato - ad eccezione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo - con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi. Erano esclusi dalla misura anche i lavoratori dipendenti che avessero utilizzato il TFR come garanzia di contratti di finanziamento stipulati (in tali casi la preclusione di accesso alla Qu.I.R. operava fino alla notifica, da parte del mutuante, dell'estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento).

Misura
La Qu.I.R. corrisponde alla misura della quota maturanda del TFR determinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto della detrazione operata dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3, uc. della legge n. 297/82 (pari allo 0,50%), ove dovuto e non oggetto di agevolazioni contributive. Il contributo dello 0,50% non opera per i lavoratori con qualifica di apprendista mentre per i lavoratori assunti con misure agevolate, il datore di lavoro applica la detrazione esclusivamente nei limiti della contribuzione effettivamente versata, dopo l'applicazione delle misure di agevolazione. La Qu.I.R. non è imponibile ai fini previdenziali.

Cosa succede dal 1° luglio 2018?
A) Conseguenze per i lavoratori che avevano optato per la Qu.I.R.
Ricordiamo che per accedere alla liquidazione della Qu.I.R. in busta paga, i lavoratori interessati ed in possesso dei necessari requisiti dovevano presentare al datore di lavoro una apposita istanza di accesso. Accertato il possesso dei requisiti, il diritto alla liquidazione della Qu.I.R. operava dal mese successivo a quello di presentazione della istanza. Decorreva, invece, a partire dalla busta paga del quarto mese successivo a quello di presentazione dell'istanza per i dipendenti da datori di lavoro che utilizzavano il finanziamento assistito da garanzia.
La prima, ovvia, conseguenza del venir meno della Qu.I.R sarà un alleggerimento della busta paga. Infatti l'importo della QU.I.R. (retribuzione lorda ordinaria diviso 13,5 al netto dello 0,50% destinato al fondo di garanzia TFR) andava ad aumentare direttamente le voci retributive (corpo del cedolino). Tale importo, tuttavia, era soggetto a tassazione ordinaria incluse le addizionali IRPEF regionali e comunali. Nel cedolino relativo a luglio 2018 e successivi, l'importo come sopra calcolato viene accantonato ( o versato al Fondo di Tesoreria) come accadeva in precedenza e soggetto a tassazione separata in caso di liquidazione o anticipazione.
L'opzione per la erogazione della Qu.I.R., inoltre, non ha fatto venir meno la eventuale adesione del lavoratore dipendente a forme pensionistiche complementari che rimane, per tutto il periodo di erogazione, sospesa.

B)Conseguenze per i datori di lavoro
La erogazione della Qu.I.R. si interrompe automaticamente una volta esaurito il periodo transitorio di funzionamento, ossia il 30 giugno 2018. Pertanto non sono necessarie revoche da parte del lavoratore. Dal 1 luglio si ritorna alla situazione quo ante: i datori di lavoro continueranno ad operare secondo le scelte precedentemente effettuate dal lavoratore. Ricordiamo che il lavoratore dipendente del settore privato ha oggi diverse possibilità circa le scelte sull'utilizzo del proprio TFR:
-destinare il TFR a una forma di previdenza complementare con modalità tacita: se entro sei mesi dalla prima assunzione il lavoratore non ha effettuato alcuna scelta con riguardo al proprio TFR, il datore di lavoro fa confluire il TFR maturando alla forma previdenziale collettiva di riferimento per il lavoratore o, in mancanza di questa, a FONDINPS;
-destinare il TFR a una forma di previdenza complementare con modalità esplicita: il lavoratore può decidere di versare il proprio TFR alla forma previdenziale da lui stesso designata investendo, oltre al TFR maturando, anche una quota di contribuzione aggiuntiva (propria ed eventualmente del datore di lavoro) che sarà interamente deducibile dal reddito complessivo entro la soglia annua di 5.164,57 euro;
-mantenere il regime del TFR di cui all'art. 2120 c.c. con modalità esplicita accantonandolo presso l'azienda di appartenenza nel caso quest'ultima abbia meno di 50 dipendenti.
Pertanto nelle imprese più piccole (meno di 50 addetti) e per quei lavoratori che hanno optato per mantenere il TFR in azienda ( ex articolo 2120 del c.c.), le quote mensilmente maturate andranno ad incrementare il fondo TFR a disposizione delle aziende. Nelle imprese con un numero di dipendenti pari o maggiori di 50 dipendenti dovranno essere ripresi i versamenti al Fondo di Tesoreria Inps. Ricordiamo che la applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 755 e successivi della legge n. 296/206 in materia di Fondo di Tesoreria è subordinata al requisito dimensionale dell'azienda (almeno 50 addetti) che si determina:
a) per le aziende in attività al 31 dicembre 2006 con riferimento all'anno 2006
b) per le aziende costituite dal 1 gennaio 2007 in poi con riferimento all'anno solare di inizio attività.
Con circolare 70/2007 l'Inps ha ribadito che non rilevano eventuali modifiche che dovessero successivamente intervenire in relazione al numero degli addetti (quindi sia in caso di riduzione che in caso di raggiungimento, in data successiva al 31 dicembre 2006, di un numero di addetti pari o superiore a 50).

Problematiche ulteriori per le aziende
a)Finanziamenti
La legge di stabilità per il 2015 aveva previsto, a favore delle piccole e medie imprese, misure agevolatorie per le aziende che erogavano il Qu.I.R. in busta paga prevedendo appositi finanziamenti con costi analoghi a quelli previsti dalla legge per la rivalutazione del TFR accantonato in azienda. In particolare i datori di lavoro con meno di 50 addetti e non tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, potevano accedere ad un apposito finanziamento erogato dagli intermediari aderenti all'accordo-quadro stipulato, il 20 marzo 2015, fra il ministero dell'Economia e delle finanze, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali e l'Associazione Bancaria Italiana. Tale finanziamento copriva anche l'erogazione della Qu.I.R. dei lavoratori che, in precedenza, avevano scelto la destinazione del TFR – in misura integrale o parziale – ai fondi di previdenza complementare. A mente dell'articolo 3 del predetto accordo quadro la disponibilità creditizia utilizzata per la erogazione della Qu.I.R. sulla base delle certificazioni INPS, con i relativi interessi maturati, è rimborsata dai datore di lavoro in un'unica soluzione alla data del 30 ottobre 2018, salvo i casi di estinzione anticipata o interruzione del finanziamento.
b)Il venir meno delle misure compensative
Le misure compensative previste a favore dei datori di lavoro che erogavano la Qu.I.R. erano diverse a fronte delle diverse possibili situazioni.
Per i datori di lavoro che provvedevano con risorse proprie o con il ricorso al finanziamento, si applicava l'esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia (0,20% della retribuzione imponibile per la generalità dei lavoratori subordinati, 0,40% per i dirigenti industriali).
Ai soli datori che liquidavano la Qu.I.R. senza accedere al finanziamento si applicavano anche le ulteriori misure compensative di natura contributiva fissate nella percentuale massima dello 0,28% (ex art. 8 del D.L. n. 203/2005).
Si ricorda inoltre che lo specifico Fondo di garanzia (istituito ex articolo 1, comma 32 della legge di stabilità 2015) era alimentato dal gettito di un contributo in misura pari allo 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali i datori di lavoro utilizzavano il finanziamento assistito da garanzia ai fini dell'erogazione della Qu.I.R.
Tutte le situazioni descritte in precedenza, dal periodo di paga luglio 2018, dovranno essere azzerate nei programmi paghe.

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