Rapporti di lavoro

Sicurezza sul lavoro nel settore ferroviario, le risposte del ministero del Lavoro

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

In materia di sicurezza sul lavoro, per l'impiego di qualsiasi dispositivo omologato secondo gli standard europei e nazionali, il datore di lavoro deve comunque verificarne la congruità nell'ambito della valutazione dei rischi, ai sensi degli articoli 17 e 28 del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 (TU sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

In particolare, secondo il parere espresso dal ministero del Lavoro tramite la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con l'interpello del 22 giugno 2018, n. 5, l'omologazione in ambito di interoperabilità ferroviaria non può fungere da presunzione di conformità, come nel caso in esame, del dispositivo omologato, unitamente alla locomotiva, rispetto alle norme previste dal citato Testo Unico.

L'interpello trae origine da un quesito formulato dalla Federazione sindacale del trasporto merci per conoscere il parere della citata Commissione, in merito:
a) al metodo di condotta per i treni merci sul territorio italiano ad un solo macchinista in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l'attività di vigilanza;
b) all'utilizzo del dispositivo vigilante e più in generale in merito alla correttezza dell'utilizzo di qualsiasi dispositivo omologato unitamente alla locomotiva stessa, se utilizzata dai macchinisti nel rispetto dei turni previsti dal Dlgs 23 dicembre 2010, n. 264.

Per quanto concerne il primo quesito, la Commissione si è riportata direttamente alla precedente risposta da essa formulata in passato, con l'interpello n. 2/2016 del 21 marzo 2016 avente ad oggetto il pronto soccorso in ambito ferroviario.
In tale occasione la Commissione fornì le indicazioni secondo cui, fermo restando che il modello organizzativo è una scelta libera del datore di lavoro, l'obbligo di portare soccorso qualificato nel più breve tempo possibile per ciascun punto della rete ferroviaria va inteso comprendendo anche possibili modifiche al modello organizzativo scelto dall'azienda, se lo stesso determina, o può comunque determinare, tempi di intervento più lunghi o modalità meno efficaci per garantire il soccorso qualificato ai lavoratori interessati e il trasporto degli infortunati.

Del resto, sul punto, è chiaro il contenuto del 3° comma, dell'articolo 29 del Testo Unico allorché stabilisce che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.
Ancora più diretto è il contenuto dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 19 del 24 gennaio 2011 – che approva il Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto n. 388 del 15 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del Testo Unico – il quale impone ai gestori delle «infrastrutture» e alle «imprese ferroviarie» , coordinandosi tra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, di predisporre «procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati». Tali tempi sono stati a loro volta individuati dal Comunicato n. 87 della Presidenza del Consiglio dei ministri, allegato al Dpr del 27 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992), in un periodo di tempo non superiore ad 8 minuti per gli interventi in area urbana e di 20 minuti in zone extra urbane.

In merito al secondo punto del quesito, la Commissione ribadisce ancora ancora una volta che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Testo Unico possono essere inoltrati alla Commissione stessa soltanto quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, né può esprimersi in merito alle caratteristiche di una specifica tipologia di «strumento di controllo o dispositivo vigilante».

La Commissione concentra, invece, la propria attenzione sulla «correttezza dell'utilizzo di qualsiasi dispositivo (vigilante) omologato unitamente alla locomotiva» e su tale aspetto si riporta al principio espresso in premessa precisando ancora quanto stabilito dall'articolo 15 del Testo Unico allorché, al comma 1/d, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro inserisce anche il rispetto dei principi ergonomici dell'organizzazione del lavoro, della concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo.

E, proprio con la valutazione dei rischi, la Commissione insiste perché il datore di lavoro ponga in essere tutte le misure tecnologicamente adottabili al fine di eliminare o ridurre gli effetti dannosi alla salute del lavoratore compresi quelli riferiti, come si è accennato, al lavoro monotono e ripetitivo.

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