Rapporti di lavoro

L’omessa assunzione di disabili è un illecito istantaneo con effetti permanenti

di Antonella Iacopini

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota protocollo 6316 del 18 luglio 2018, fornisce alcuni chiarimenti al personale ispettivo in ordine al regime sanzionatorio applicabile alla materia del collocamento obbligatorio, disciplinata dalla legge 68/1999.

In particolare, l'Inl pone l'attenzione sulla natura giuridica dell'illecito relativo all'omessa assunzione dei lavoratori appartenenti alle categorie protette individuati all'articolo 1 della legge 68/1999 (soggetti disabili, non vedenti e sordomuti, invalidi del lavoro, civili e di guerra).

La norma prevede che i datori di lavoro pubblici e privati debbano avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alle predette categorie, in una determinata misura, in funzione della consistenza dell'organico aziendale. In base all'articolo 3, i datori di lavoro sono tenuti alla copertura della quota dell'obbligo nella misura di:
- un disabile, se occupano da 15 a 35 dipendenti;
- due disabili, se presentano un organico tra le 36 e le 50 unità;
- pari al 7% dei lavoratori occupati, qualora vi siano oltre 50 dipendenti.

Una volta insorto l'obbligo di assunzione, il datore di lavoro ha a disposizione diverse modalità per l'inserimento di tali persone: richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti; richiesta numerica; convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 11, 12 e 12-bis della legge 68/1999 o dell'articolo 14 del Dlgs 10 settembre 2003, numero 276. Il termine entro il quale adempiere a tale obbligo è di sessanta giorni.

La condotta che integra la fattispecie illecita è, quindi, di tipo omissivo, atteso che si sostanzia nel mancato compimento, entro il termine di legge, del comportamento doveroso e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 15, comma 4, della stessa legge 68/1999.

Quest'ultimo, fino all'entrata in vigore, in data 8 ottobre 2016, della nuova misura sanzionatoria prevista dall'articolo 5, comma 1 lettera b, del Dlgs 24 settembre 2016, numero 185, stabiliva «per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a euro 62,77 al giorno, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata». Il Dlgs 185/2016 ha disposto che le parole «di una somma pari a euro 62,77» venissero sostituite dalle seguenti: «di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis».

A tal proposito, la nota mette in evidenza che si tratta di un illecito istantaneo a effetti permanenti. In altre parole, l'illecito si consuma nel momento in cui il datore di lavoro, trascorsi 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, non provvede all'assunzione di un soggetto appartenente alle categorie protette, ma gli effetti offensivi della condotta, così perfezionatasi, si protraggono nel tempo fino a quando la situazione antigiuridica non viene rimossa. La natura di illecito istantaneo ha evidenti riflessi sull'individuazione della norma applicabile, in caso di successione di leggi nel tempo.

Sulla base del principio “tempus regit actum”, infatti, il personale ispettivo dovrà tener conto che agli illeciti commessi sotto la vigenza della vecchia norma – i cui effetti continuano a prodursi anche dopo l'entrata in vigore della nuova misura sanzionatoria prevista – troverà applicazione la sanzione vigente al momento della consumazione dell'illecito. Di conseguenza, la quantificazione della sanzione sarà diversa se l'illecito si è consumato prima o dopo l'8 ottobre 2016.

In concreto, secondo l'attuale misura del contributo esonerativo, per la violazione commessa dopo l'8 ottobre 2016, l'importo della sanzione in diffida, a oggi, è pari a 38,30 euro, mentre in illecito è pari a 51,07 euro, per ogni giorno per ciascun lavoratore non occupato. Al contrario, per le violazioni commesse fino al 7 ottobre 2016, la sanzione amministrativa di importo edittale pari a 62,77 euro, prevista dalla precedente normativa per ogni giorno per ciascun lavoratore non occupato, in fase di diffida è pari a euro 15,69 e in fase di illecito ammonta a euro 20,92.

Allo stesso modo, anche ai fini della prescrizione, si avrà riguardo, per la sua decorrenza, al momento in cui la condotta si è consumata, ovvero al 61° giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo della copertura della quota disabili. Pertanto, ad avviso della scrivente, se il sessantunesimo giorno risulta in data antecedente il periodo prescrizionale di 5 anni (ad esempio: obbligo di assunzione insorto il 1° gennaio 2013), sebbene la ditta, ad oggi, risulti ancora inadempiente rispetto agli obblighi del collocamento obbligatorio (effetti permanenti), il personale ispettivo non potrà sanzionare tale condotta, ormai prescritta, trattandosi di illecito istantaneo.

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