Rapporti di lavoro

Dispositivi vigilanti sempre oggetto di valutazione dei rischi anche se conformi

di Antonio Carlo Scacco

Nel settore dei trasporti ferroviari la eventuale omologazione di dispositivi che vigilano sulla attività del macchinista non esime il datore di lavoro dall'analizzare l'impatto di tali dispositivi anche sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori nell'ambito della valutazione dei rischi alla luce delle norme del testo unico della sicurezza: è la risposta resa nell'interpello 6/2018 dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro a un quesito inoltrato dalla Cub Trasporti.

L'obbligo della adozione dei dispositivi di vigilanza discende da norme nazionali ed europee: ad esempio il regolamento Ue 1302/2014 prescrive che la cabina di guida del treno deve essere dotata di dispositivi per il controllo dell'attività del macchinista e per fermare automaticamente il treno quando viene individuata l'assenza di attività dell’addetto. Da qui il quesito della Cub Trasporti se tale obbligo potesse ritenersi assolto con la sola corrispondenza di conformità dei dispositivi alle specifiche tecniche del ministero dei trasporti e dell'Ansf (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie).

La risposta della Commissione è stata parzialmente negativa. La conformità del dispositivo alle specifiche tecniche emanate da organismi terzi è necessaria ma non è sufficiente. Il richiamo è in particolare ai principi generali contenuti nell'articolo 15, comma 1, lettera d del decreto legislativo 81/2008 in tema di programmazione della prevenzione. Il datore è tenuto non solo al rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, ma, in omaggio al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile (desumibile dal medesimo articolo 15 - si veda Cassazione 3616/2016), dovrà altresì adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che offre la tecnologia per garantire la sicurezza degli addetti.

Per costante giurisprudenza, la esegesi di tale principio, che ne tempera alquanto l'impatto, depone nel senso che non è tuttavia possibile pretendere che il datore sostituisca immediatamente mezzi e tecnologie precedentemente adottate con quelle più recenti e innovative. È sempre necessario procedere a una complessiva valutazione sui tempi, modalità e costi dell'innovazione, purché, ovviamente, i sistemi già adottati siano comunque idonei a garantire un livello elevato di sicurezza.

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