L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Permesso di soggiorno in attesa di un lavoro

di Gremigni Pietro

La domanda

Un soggetto extra UE titolare di permesso di soggiorno per attesa occupazione scaduto in data 29.03.2018, ma per il quale è stata presentata domanda di rinnovo in data 17.02.2018, nelle more del rinnovo può instaurare un rapporto di lavoro subordinato? In caso affermativo, è richiesto al datore di lavoro di accertare la sussistenza del requisito di idoneità alloggiativa?

L’art. 5, comma 9-bis, del testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998) consente al soggetto richiedente il rinnovo del permesso per lavoro subordinato, di svolgere temporaneamente l’attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nelle more del rinnovo sempre che: - la domanda di rinnovo, sia stata presentata prima della scadenza del permesso; - il richiedente sia in possesso del modulo di richiesta e della ricevuta rilasciata dal competente ufficio attestante la presentazione della domanda. Relativamente all’idoneità dell’alloggio, il D.Lgs. 40/2014 ha abrogato il comma 2 bis dell’art. 13 del DPR 394/1999 che prevedeva, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, sia la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, sia la sussistenza di un alloggio idoneo. Pertanto con l’intervenuta abrogazione, in fase di rinnovo del permesso di soggiorno non va più verificata l’idoneità alloggiativa.

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