Rapporti di lavoro

Recupero degli oneri di malattia per le aziende di trasporto pubblico

di Pietro Gremigni

Le aziende di trasporto pubblico che intendono chiedere il rimborso dei maggiori oneri sostenuti per pagare le indennità malattia ai propri addetti devono procedere alle operazioni di conguaglio contributivo a mezzo Uniemens entro il 20 agosto 2018.

Giunge al traguardo finale la vicenda del recupero degli oneri di malattia da parte delle aziende di trasporto pubblico in riferimento all'anno 2012.

Le istruzioni operative sono state fornite dall'Inps con la circolare 75 del 31 maggio 2018 in relazione al recupero delle maggiori somme sostenute dalle aziende di pubblico trasporto nell'anno 2012, per fare fronte all'onere dei trattamenti economici di malattia speciali e aggiuntivi precedentemente posti a carico dell'Inps.

La disciplina per il settore del trasporto pubblico -Tutto prende le mosse dall'emanazione della legge 311/2004 e successive modificazioni che, abrogando l'allegato B del Regio Decreto n. 148/1931, ha spostato dall'Inps ai datori di lavoro una serie di trattamenti economici di malattia speciali e aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, nei confronti dei quali è applicabile il trattamento previdenziale di malattia secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del settore industria.

I trattamenti aggiuntivi sono quelli individuati dalla contrattazione collettiva di settore, i cui oneri sono finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.
Le somme destinate a tale finanziamento devono essere individuate, volta per volta, dal

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottare di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che deve anche stabilire i criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse.

Per il 2012 le risorse necessarie per ottenere il rimborso sono state individuate con apposito decreto dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali in data 31 gennaio 2018 che ne ha stabilito il trasferimento all'Inps il quale a sua volta li ha ripartite regione per regione secondo il fabbisogno locale delle aziende interessate.

Recupero degli oneri di malattia –L'operazione relativa al recupero degli oneri per l'anno 2012 è iniziata nel 2013 quando le aziende interessate hanno dovuto presentare la richiesta di rimborso al Ministero del lavoro al fine di permettere l'acquisizione dei dati circa la platea delle aziende interessate e permettere così l'istruttoria necessaria all'emanazione del decreto citato (v. nota del 5 marzo 2013 del Ministero del lavoro).

La fase istruttoria si è sbloccata a inizio 2018 con l'emanazione del citato decreto del 31 gennaio 2018. L‘Inps a sua volta ha ripartito le risorse a livello regionale e ha emanato al predetta circolare 75/2018 dettando le seguenti istruzioni.

Autorizzazione INPS - Per poter procedere al recupero secondo le modalità che indicheremo di seguito le aziende del settore del trasporto pubblico devono essersi fatte attribuire dall'Inps il previsto codice di autorizzazione “4H”, avente il significato di “azienda di trasporto autorizzata al recupero delle somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia”.
Altra condizione preliminare è essere in possesso del requisito di regolarità contributiva, requisito che è stato verificato dall'Inps prima di procedere al rilascio del codice di autorizzazione.

Recupero degli oneri di malattia - Le aziende di trasporto interessate, al fine di effettuare il recupero degli oneri sostenuti a titolo delle integrazioni delle indennità di malattia relative all'anno 2012, dovranno avvalersi del previsto codice causale “L215”, da valorizzare nell'Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> del flusso UniEmens.

L'operazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del 3° mese successivo all'emanazione della circolare 75/2018 cioè entro il 16 agosto prossimo, termine però che slitta al 20 agosto per l'ormai strutturale spostamento a tale data delle obbligazioni contributive relativo al mese di agosto.

In caso di irregolarità contributiva dalla somma dovuta deve essere trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza evidenziata nel DURC al fine della copertura dell'irregolarità attestata (art. 31 legge 98/2013).

Si tratta in quest'ultimo caso di un'applicazione della regola che riguarda i contratti pubblici e che abilita gli enti previdenziali a trattenere dalle somme di cui sono debitori i crediti vantati verso il soggetto pubblico.

Infatti questa fattispecie di recupero degli oneri di malattia non configura, secondo l'Inps (circ. 55/2009), un caso di agevolazione contributiva e pertanto non vanno applicate le regole conseguenti.

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