Rapporti di lavoro

Diritto alla Naspi al termine della indennità di mobilità ordinaria

di Antonio Carlo Scacco

Il lavoratore che percepisce l'indennità di mobilità e ha trovato un nuovo impego a termine, ha diritto di richiedere la Naspi se fa domanda entro 68 giorni dalla cessazione dell'impiego e, entro lo stesso termine, la indennità di mobilità giunge al termine: lo ricorda il messaggio Inps 27 luglio 2018, numero 3018.

Per percepire la Naspi è necessario aver maturato una serie di requisiti quali la perdita involontaria dell'occupazione (sono pertanto esclusi i lavoratori che abbiano cessato il rapporto per dimissioni o risoluzione consensuale ma sono inclusi i dimessi per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta in sede di conciliazione) e la permanenza dello stato di disoccupazione. Richiesti anche l'accredito, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, di almeno tredici settimane di contribuzione DS nonché, infine, trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. La domanda deve essere fatta, a pena di decadenza ed esclusivamente in via telematica (via Web, contact center o enti di patronato), entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ma cosa succede se il lavoratore che percepisce la indennità di mobilità ordinaria o di disoccupazione edile trova una nuova occupazione con lavoro a termine? Al cessare di quest'ultimo, teoricamente, dovrebbe poter richiedere la Naspi (beninteso avendone i requisiti).

In un primo tempo l'Inps negava tale possibilità ma il ministero del Lavoro, con nota 8774 del 28 maggio scorso, ha precisato che non vi sono preclusioni alla possibilità, per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti necessari alla percezione della indennità Naspi, di richiedere tale prestazione purché a certe condizioni. Non solo l'istanza deve essere fatta entro i 68 giorni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, ma deve essersi verificata, sempre nello stesso periodo dei 68 giorni, la cessazione della prestazione di mobilità o del trattamento speciale edile in base alla legge 19 luglio 1994, numero 451, per esaurito godimento dei trattamenti medesimi.

Sul punto, si legge nel messaggio Inps, saranno presto fornite le necessarie indicazioni operative conformemente alle indicazioni ministeriali.

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