Rapporti di lavoro

Il Ferragosto in busta paga

di Michele Regina

Per la legge n. 260/1949 e del Dpr n. 792/1985 il 15 agosto, ricorrenza della Festività dell'Assunzione di Maria Vergine, è considerata festività infrasettimanale.
Il 15 di agosto quest'anno cade di mercoledì.
Precisando che ove ricorra anche come Santo Patrono la festività è doppia, si ricordano alcuni brevi approfondimenti rinvenienti dalla disciplina legale in materia di festività, rinviando per ulteriori specifiche economiche e normative alla contrattazione collettiva di settore.
Quando le festività sono godute, quindi senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale.
La festività che non coincida con la domenica, come nel caso di specie e/o ove non cadente in turnazione di riposo, non comporta un trattamento aggiuntivo per gli impiegati e gli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio o salario mensile.
Salvo vi sia una diversa disciplina collettiva contrattuale, il diritto alla quota di retribuzione aggiuntiva per i lavoratori retribuiti in misura fissa in caso di coincidenza di una festività con la domenica, non spetta se vi sia coincidenza con il sabato non lavorativo (vedasi Min. Lavoro nota del 2006 n° 1664.v). Questo perché l'orario di lavoro è concentrato nell'arco di cinque giorni settimanali e la sesta giornata del sabato si qualifica agli effetti di tutti gli istituti contrattuali come non lavorativo e non anche come festivo.
Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto oltre al compenso spettante di cui sopra anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come disciplinato dal Ccnl di settore.

Lavoratori in Cig - Quando la festività infrasettimanale cade in un periodo di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, il trattamento economico inerente tale festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa, in quanto a carico dell'azienda, per i lavoratori:
— ad orario ridotto, nel senso che lavorano comunque una parte della settimana;
— sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori con retribuzione non mensilizzata sospesi da non più di due settimane.
Il trattamento economico relativo alla festività infrasettimanale non è, invece, a carico dell'azienda ed è, pertanto, integrabile dalla Cassa, nei limiti previsti, per i lavoratori:
— sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
— sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

Anf - Per la retribuzione delle festività è riconosciuto il diritto agli assegni per il nucleo familiare nei limiti delle disposizioni di legge e di prassi dettate dall'Inps. Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

Regime fiscale e previdenziale - La retribuzione erogata per le festività concorre ai fini dell'imponibile previdenziale, unitamente a quella di competenza del mese, per il pagamento dei contributi a carico del datore e del lavoratore. La stessa retribuzione, al netto delle ritenute sociali a carico del dipendente di cui sopra, concorre alla determinazione dell'imponibile ai fini Irpef su quanto percepito dal lavoratore mese di agosto.

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Il trattamento economico di festività è inoltre soggetto alla ritenuta dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), unitamente alla retribuzione del periodo di paga in corso.

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