Rapporti di lavoro

Conciliazione vita e lavoro: entro il 31 agosto il deposito dei contratti

di Pietro Gremigni

Il 31 agosto 2018 scade il termine per depositare gli accordi collettivi che prevedono misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
È l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 25 del Dlgs 80/2015 e del successivo decreto del 12 settembre 2017 con i quali sono state stanziate le risorse per il 2017 e il 2018 e dettati i criteri per l’ottenimento degli sgravi contributivi, effetto delle misure adottate.
L’adempimento previsto per fine agosto si riferisce alla seconda fase relativa ai contratti sottoscritti e depositati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018.

L’Inps ha impartito le istruzioni con la circolare 163 del 3 novembre 2017, alla quale rinviamo soprattutto per la complessa determinazione del beneficio spettante che sarà comunque calcolato dall’Inps stesso.
Concentriamoci pertanto meglio sui presupposti e sulle particolarità del deposito.

I destinatari

Il beneficio riguarda soltanto i datori di lavoro privati che abbiano sottoscritto e depositato un contratto collettivo aziendale, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, che preveda strumenti specifici di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, innovativi rispetto al quadro legale e contrattuale in vigore.
I datori di lavoro che hanno presentato già una prima domanda di ammissione al beneficio, riferito al biennio al 2017-2018, non possono richiederlo una seconda volta.

Gli interventi previsti

Perché l'accordo collettivo aziendale possa essere idoneo a garantire gli sgravi, deve prevedere la realizzazione di almeno due tra gli strumenti indicati nell'articolo 3 del decreto del 12 settembre 2017, di cui almeno uno rientrante o nell'area di “intervento genitorialità” o nell'area di “intervento flessibilità organizzativa”. In ogni caso le arre di intervento sono così dettagliate:
A) AREA DI INTERVENTO GENITORIALITÀ che comprende:
• estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
• estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
• previsione di nidi d'infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
• percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
• buoni per l'acquisto di servizi di baby-sitting.
B) AREA DI INTERVENTO FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA che comprende:
• lavoro agile;
• flessibilità oraria in entrata e uscita;
• part-time;
• banca ore;
• cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell'impresa dei permessi ceduti.
C) WELFARE AZIENDALE che comprende:
• convenzioni per l'erogazione di servizi time saving;
• convenzioni con strutture per servizi di cura;
• buoni per l'acquisto di servizi di cura.

I lavoratori coinvolti

Il contratto aziendale deve riguardare un numero di dipendenti pari almeno al 70 per cento della media di lavoratori occupati dal datore di lavoro, in termini di forza aziendale, nell'anno civile precedente.

Il rispetto dei requisiti generali

Come ogni altro beneficio la fruizione degli sgravi è soggetta al possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il Durc, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, se stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il deposito dell’accordo e gli adempimenti successivi

Per poter beneficiare dello sgravio contributivo è necessario che il contratto collettivo aziendale sia depositato presso l'Ispettorato territoriale del lavoro, con modalità telematica, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 151 del 2015. In assenza del deposito i contratti aziendali non possono essere ammessi allo sgravio. L'avvenuto deposito del contratto è oggetto di controllo in sede di ammissione al beneficio da parte dell'Inps.
Esonerati dal deposito sono quei datori di lavoro che avessero già provveduto al deposito telematico di un contratto aziendale ai fini della detassazione per i premi di risultato.
Il deposito è un atto preliminare all'inoltro della richiesta all'Inps in quanto nella stessa il datore di lavoro dovrà, tra l'altro, indicare a data di sottoscrizione del contratto aziendale; la data di avvenuto deposito telematico del contratto presso l'Ispettorato territoriale del Lavoro territorialmente competente; il codice deposito contratto (è il codice identificativo numerico a 17 cifre ricevuto al momento del deposito telematico del contratto aziendale presso l'ITL).

In base all’articolo 6 del decreto del 12 settembre 2017, la data finale per presentare la richiesta all'Inps per i contratti sottoscritti e depositati regolarmente entro il 31 agosto, scade il 15 settembre 2018. L'Inps emanerà poi istruzioni sui termini e le modalità per fruire dello sgravio

Le regole per il deposito dei contratti sono contenute nel sito istituzionale del Ministero del lavoro che prevedono l'attivazione della seguente procedura:
-Attraverso il portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Cliclavoro) l'utente dovrà accedere con le sue credenziali in qualità di azienda e compilare il breve formonline, inserendo solo i dati dell'impresa firmataria e le informazioni relative al contratto aziendale (data di sottoscrizione, periodo di validità, ITL competente);
-al termine della compilazione, sarà possibile effettuare il caricamento del contratto;
-completata la procedura telematica di deposito, il contratto sarà automaticamente trasmesso dal sistema all'ITL competente.
Il percorso infine da seguite, una volta entrati nel sito cliclavoro è il seguente: Aziende – Adempimenti – Deposito telematico dei contratti di secondo livello – Decontribuzione. Da qui si accede alla compilazione del “form” con le credenziali.

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