Rapporti di lavoro

Dichiarazioni, il 770 trasmesso in più parti contraddistinto con il codice 2

di Alessandro Antonelli e Giuseppe Maccarone

Il modello 770/2018 e le relative istruzioni alla compilazione riportano nel «frontespizio», riquadro «redazione della dichiarazione», sostanziali novità e alcune conferme rispetto alla compilazione della corrispondente sezione riferita al modello 770/2017.

Quest’anno viene confermata la possibilità di una suddivisione in più invii, prevedendo al massimo tre flussi separati. Cambiano, invece, le modalità di compilazione della sezione per i sostituti d’imposta che intendono avvalersi di tale facoltà.

Suddivisione del modello

I sostituti che intendono avvalersi della suddivisione devono darne conto nella casella «tipologia di invio», presente nel riquadro «redazione della dichiarazione» indicando i codici numerici 1 (flusso unico) ovvero 2 (flusso separato).

Tale casella nel modello 770/2017 era presente, invece, nel frontespizio al riquadro «tipo di dichiarazione» e poteva essere compilata con i codici numerici da 1 a 3; tali codici riflettevano la circostanza che nel modello 770/2017 erano previste solo tre tipologie di ritenute (dipendente, autonomo, altre ritenute).

Il modello 770/2018 ricomprende, invece, due ulteriori tipologie (capitale e locazioni brevi) per un totale di cinque. Questa novità ha richiesto una nuova gestione del riquadro «redazione della dichiarazione» e una differente suddivisione dei flussi.

Flussi separati

Nel modello attuale, nel riquadro «redazione della dichiarazione» è prevista una nuova sezione denominata «gestione separata» in cui va indicata una o più tipologia di ritenute fra le cinque previste e il codice fiscale dell’altro incaricato all’invio (informazione che nel modello 770/2017 non era presente). Questa precisazione fa supporre che l’agenzia delle Entrate voglia soffermare la propria attenzione sui casi di suddivisione della dichiarazione tra diversi intermediari autorizzati.

A tale proposito vale la pena richiamare quanto riportato nelle specifiche tecniche del modello 770/2018, alla luce di alcune variazioni che sono state apportate nel corso del mese di luglio 2018. In particolare, con riferimento alla compilazione della casella “codice fiscale altro incaricato” i tecnici dell’Agenzia scrivono: «…i codici fiscali “altro incaricato” dei campi 78 e 84 del record B (record contenente i dati del contribuente del frontespizio, ndr) devono essere diversi da quello del sostituto d’imposta indicato nel campo 2 del record B; tale controllo determina lo scarto della dichiarazione; determina invece una semplice segnalazione di warning nel caso in cui risulta compilata la sezione relativa all’impegno alla trasmissione telematica (campi da 127 a 131 del record B)…» da parte dell’incaricato diverso dal sostituto.

Il caso pratico

In altri termini - e se vogliamo anche non completamente in linea con le istruzioni - le regole informatiche per il “confezionamento” del flusso e la compilazione del frontespizio ci dicono che se lo stesso sostituto d’imposta effettua due invii separati l’altro incaricato non può essere l’azienda stessa, cioè quella che ha operato e versato le ritenute.

La situazione diventa evidente in caso di suddivisione del modello, in cui una parte è trasmessa dal sostituto stesso mentre la restante viene affidata a un consulente esterno. Si pensi, per esempio, alla società Alfa che gestisce redditi di lavoro dipendente e autonomo. Le buste paga sono affidate a un consulente del lavoro esterno, che ha anche l’onere di predisporre le dichiarazioni annuali, mentre gli autonomi vengono gestiti direttamente dal sostituto “in casa” redigendo e trasmettendo anche il modello 770.

Nel momento in cui il consulente esterno compila il flusso, indica nella casella “tipologia invio” il codice numerico “2” per indicare che il 770/2018 viene suddiviso in più flussi, ognuno contenente una diversa tipologia di reddito (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo). Di conseguenza, nel campo “codice fiscale altro incaricato” indica il codice dell’azienda, lo stesso che è presente anche nella prima parte del frontespizio (il campo 2 del record B citato dalle istruzioni), tra i dati identificativi del sostituto di imposta.

Le conseguenze

Qui scatta il controllo del software messo a disposizione dall’Agenzia. Verificata l’uguaglianza del codice fiscale (ciò in quanto è l’azienda a trasmettere una parte della propria dichiarazione) l’esito della verifica è lo scarto della dichiarazione, oppure un semplice “warning” vale a dire una segnalazione di anomalia (che non blocca l’invio del modello) se il consulente nel suo flusso compila la sezione relativa all’impegno alla trasmissione telematica.

Nessuna particolarità, invece, nel flusso trasmesso dal sostituto, che oltre al codice numerico 2, dovrà indicare nel campo “codice fiscale altro incaricato” il codice fiscale del consulente esterno.

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