Rapporti di lavoro

Contratti di solidarietà, conguaglio per lo sgravio contributivo a valere sul 2017

di Mauro Marrucci

Al via il conguaglio dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 6, commi 4 e 4-bis, del Dl 510/1996, convertito con modificazioni dalla legge 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all'anno 2017, per le imprese che abbiano fatto ricorso ai contratti di solidarietà.

Le istruzioni operative sono state dettate dall'Inps con la circolare 26 settembre 2018, numero 98, anche sul presupposto della previsione del decreto interministeriale 27 settembre 2017, numero 2 e della circolare 18/2017 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

In termini generali, l'agevolazione - stabilita in una riduzione del 35% dell'ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta per i dipendenti coinvolti e interessati da una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20% - compete ai datori di lavoro che facciano ricorso ai contratti di solidarietà difensivi (articolo 21, comma 1, lettera c, del Dlgs 148/2015) o espansivi (articolo 41 del Dlgs 148/2015), sulla base di loro specifica richiesta, per un periodo non superiore a 24 mesi.

In particolare, per l'anno 2017, sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2017 avevano stipulato un contratto di solidarietà delle tipologie ammesse, nonché quelle che avevano avuto un contratto di solidarietà in corso nell'arco dell'anno 2016, le quali, sulla base di specifica istanza, siano state destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione (quelle indicate nell’allegato 3 alla circolare 98/2018).

La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato alla contrazione dell'orario di lavoro stabilito nel contratto di solidarietà e deve essere rapportata a ciascun periodo di paga ricompreso nell'arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio.

L'Inps precisa che, per ogni mese, i datori di lavoro beneficeranno della riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, nel medesimo periodo, abbia subito una riduzione di orario in misura superiore al 20 per cento.

Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:
• contributo per la garanzia sul finanziamento della Quir (articolo 1, comma 29, della legge 190/2014);
• contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
• il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 166/1991;
• contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (articolo 1, commi 8 e 14, del Dlgs 182/1997).

Lo sgravio è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall'ordinamento e subordinato al rispetto delle condizioni indicate all'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi (normativa in materia di Durc).
L'applicazione dell'agevolazione deve altresì essere attivata dal singolo datore di lavoro presso la sede competente dell'Inps, alla quale dovrà produrre il decreto direttoriale di ammissione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©