Rapporti di lavoro

Il decreto Genova proroga la Cigs per cessazione dell’attività

di Mauro Marrucci

Cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività produttiva anche nel biennio 2019-2020 ma nei limiti delle risorse residue già assegnate ai medesimi fini dall'articolo 21, comma 4, del Dlgs n. 148/2015.

Lo prevede l'articolo 44 – rubricato “trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi” – del decreto legge 28 settembre 2018, numero 109 recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze – pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – serie generale, numero 226 del 28 settembre 2018 e in vigore dal giorno successivo (cosiddetto decreto Genova).

L'intervento della Cigs per crisi, che si muove sulla scia di quello già previsto dalla richiamata disposizione del 2015, può essere autorizzato fino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in presenza del ministero dello Sviluppo economico e della Regione interessata.

Secondo il testo normativo la concessione della Cigs può avvenire qualora:
- l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 25 marzo 2016, numero 95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 120 del 24 maggio 2016 (a cui aveva fatto seguito la circolare ministeriale 11 luglio 2016 numero 22);
- (oppure) laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo;
- (nonché in alternativa) attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata.

A una prima lettura sembra suscitare qualche perplessità interpretativa l'alternatività tra le tre ipotesi prospettate dalla disposizione d'urgenza atteso che non risulta chiaro se siano tutte preordinate (o meno) da una cessazione di attività in presenza di concrete possibilità del suo trasferimento a terzi. Sarebbe auspicabile sul punto un chiarimento ministeriale.

La Cigs prevista dall'articolo 44 del Dl 109/2018 risulta essere concessa in deroga alla durata complessiva del trattamento nell'ambito dell'unità produttiva interessata, sia per quanto concerne il periodo massimo di concessione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria nel quinquennio mobile (articolo 4, comma 1, Dlgs 148/2015), sia per quanto attiene al periodo massimo di ricorso alla causale di crisi aziendale (articolo 22, comma 2, del Dlgs 148/2015).

La provvidenza sarà tuttavia accordata unicamente in caso d'avanzo delle risorse già assegnate dall'articolo 21, comma 4, del Dlgs 148/2015, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Il controllo dell'impatto finanziario assume rilevanza sostanziale atteso che, in sede governativa, dovrà essere accertata la sussistenza delle risorse utili a coprire l'intervento il cui onere sarà oggetto d'indicazione nel verbale di accordo.

Allo scopo di verifica della spesa, gli accordi governativi dovranno essere trasmessi al ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Inps per il controllo mensile dei flussi delle uscite relative all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio dovesse emergere il raggiungimento - anche in termini prospettici - dei limiti di spesa, non potranno essere stipulati ulteriori accordi.

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