L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Trasformazione lavoratori in sostituzione

di Roberta Di Vieto e Marco Di Liberto

La domanda

Buongiorno, un'azienda sotto i 20 dipendenti assume una lavoratrice in sostituzione di lavoratrice assente per maternità usufruendo dello sgravio del 50% previsto dalla normativa. L'azienda può procedere al termine del contratto a termine ad una trasformazione a tempo indeterminato senza che INPS richieda poi la restituzione dello sgravio ottenuto? Oppure in caso si voglia confermare la lavoratrice anche al rientro della sostituita è meglio, onde evitare interventi dell'ente, procedere con una nuova assunzione a tempo indeterminato dal giorno successivo alla scadenza?

Si premette che l'art. 4 del D.Lgs. 151/2001 prevede che il datore di lavoro possa assumere un lavoratore con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, allo scopo di sostituire temporaneamente un lavoratore assente dal lavoro durante il congedo di maternità o di paternità. > > In tale ipotesi, la sostituzione di una lavoratrice in congedo di maternità rientra tra le "ragioni sostitutive" che, ove adeguatamente specificate, legittimano il datore di lavoro a stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato, di durata pari al periodo di congedo fruito dalla lavoratrice. > > Inoltre, ai sensi del terzo comma della suddetta norma, il datore di lavoro che assuma personale per sostituire una lavoratrice assente in maternità e che occupi alle proprie dipendenze meno di venti lavoratori, ha diritto ad ottenere uno sgravio contributivo pari al 50% dei contributi dovuti sulla retribuzione del lavoratore sostituto, ivi compresi i premi assicurativi INAIL. > > A tale riguardo, l'INPS, con circolari n. 117 del 20 giugno 2000 e n. 136 del 10 luglio 2001, ha precisato per godere del beneficio contributivo il datore di lavoro deve autocertificare che al momento dell'assunzione del lavoratore sostituto siano occupati meno di venti dipendenti e che la predetta assunzione avvenga in sostituzione di un lavoratore che gode di un congedo di paternità o maternità. > > Il suddetto beneficio contributivo è riconosciuto sino al compimento di un anno di età del figlio o, in caso di minore adottato o in affidamento, fino ad un anno dall'accoglienza del bambino in famiglia. > > Poiché il suddetto periodo di assenza deve computarsi anche in ragione della facoltà concessa alla lavoratrice di astenersi dal lavoro sin dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi (c.d. "flessibilità del congedo"), è possibile che l'assunzione del lavoratore sostituto avvenga con un anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo. > > Pertanto, giacché l'agevolazione contributiva sopra citata è riconosciuta per una durata pari al periodo di congedo, allorché la dipendente rientra al lavoro al termine di tale assenza, il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per "ragioni sostitutive" dovrebbe cessare di produrre effetti, ed al datore di lavoro sarà precluso ogni ulteriore beneficio contributivo futuro connesso a tale sostituzione in maternità, essendo venuta meno la ragione giustificatrice dello sgravio contributivo in esame. > > In ragione di quanto precede, qualora all'atto del rientro in servizio della lavoratrice in congedo la società datrice di lavoro decidesse di trasformare in un contratto di lavoro a tempo indeterminato il rapporto di lavoro a termine del dipendente sostituto, l'INPS non potrà legittimamente richiedere al datore di lavoro la restituzione del beneficio contributivo precedentemente riconosciuto. > > Analogamente, anche ove all'atto del rientro al lavoro della lavoratrice in congedo il datore di lavoro assumesse il lavoratore sostituto con un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ciò non comporterà alcuna decadenza dallo sgravio contributivo precedentemente ottenuto, né tale iniziativa scongiurerebbe l'eventuale rischio di revoca del suddetto beneficio contributivo, rischio che non sussisterebbe in tale ipotesi.

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