Rapporti di lavoro

Possibile prolungare l’incarico in anticipo

di Giampiero Falasca

L’identificazione dei contratti che rientrano nel regime transitorio è abbastanza agevole se si guarda solo alla data di stipula del contratto (se è stato stipulato tra le parti, per la prima volta, in data antecedente al 14 luglio, si applicano le vecchie regole) e si ipotizza che la data di scadenza cada prima del 31 ottobre 2018. Ma che cosa succede se un contratto è stato stipulato prima del 14 luglio e scade dopo il 31 ottobre? C’è possibilità di far rientrare questo rapporto nel regime transitorio, oppure la data di scadenza preclude ogni spazio? Su questo punto gli esperti sono divisi. Secondo una tesi, che al momento sembra riscuotere il maggiore consenso, anche per contratti con scadenza successiva al 31 ottobre, le parti hanno possibilità di accedere al regime transitorio, seguendo due strade alternative tra loro. La prima opzione è quella di siglare subito, prima del 31 ottobre, una proroga del rapporto, anche se la scadenza interviene dopo, con una modifica contrattuale che sarebbe immediatamente vincolante tra le parti e, come tale, rientrerebbe nelle vecchie regole (con possibilità, quindi, di procedere senza causale e nel più ampio limite di durata di 36 mesi). Secondo la stessa corrente di pensiero, le parti avrebbero a disposizione anche un’altra opzione: risolvere consensualmente il rapporto di lavoro prima del 31 ottobre e, nel rispetto del periodo di intervallo minimo previsto dalla legge (stop and go) ove applicabile, stipulare un rinnovo contrattuale, seguendo anche in questo caso le vecchie regole. Facciamo un esempio per capire meglio questa interpretazione. Un’azienda stipula un contratto a termine il 15 giugno 2018, con scadenza prevista al 15 novembre 2018; nel mese di ottobre, per fruire del regime transitorio, le parti concordano immediatamente la proroga di un due anni, senza indicare la causale, oppure siglano un accordo di risoluzione consensuale e, dopo il periodo di stop and go, sottoscrivono un nuovo contratto, sempre per due anni e sempre senza causale. Questa operazione sembra perfettamente lecita, perché le parti usano strumenti negoziali previsti dall’ordinamento per fruire di una finestra temporale introdotta proprio con lo scopo di gestire in maniera morbida la transizione dal vecchio al nuovo regime. La proroga anticipata, peraltro, non è un’eccezione ma è la regola in qualsiasi rapporto a termine, non essendo fissato il alcun modo il momento nel quale deve essere siglata. Allo stesso modo, la risoluzione consensuale sottoscritta con forme e modalità lecite sarebbe difficilmente attaccabile. Secondo una diversa ricostruzione, questa operazione non sarebbe lecita, perché si tradurrebbe in una manovra elusiva dei nuovi vincoli introdotti dal decreto lavoro. Questo timore sembra eccessivo, ma va comunque tenuto in considerazione: la prudenza è doverosa su un tema tanto delicato. Se l’operazione sopra descritta appare dunque agevole da compiere per contratti a termine e di somministrazione la cui scadenza originaria interviene entro pochi mesi dopo il 31 ottobre 2018, sarebbe opportuna maggiore prudenza per contratti la cui scadenza iniziale risulti molto lontana nel tempo.

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