Rapporti di lavoro

Decreto fiscale, proroga della Cigs anche per solidarietà e piccole imprese

di Mauro Marrucci

Proroga della Cigs oltre i limiti massimi di durata anche per le aziende con meno di 100 dipendenti ed ampliamento alla causale del contratto di solidarietà. È quanto stabilito dall'articolo 25 del Dl 23 ottobre 2018, n. 119 (Decreto Fiscale).
A seguito del perdurare della crisi in numerose aree del Paese, con la legge di bilancio per il 2018 è stato introdotto in seno al Dlgs n. 148/2015 l'articolo 22-bis, con il quale è stata prevista - a favore delle imprese con oltre 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali e significativi esuberi nel contesto territoriale - la possibilità di proroga per gli anni 2018 e 2019 della Cigs per riorganizzazione e crisi aziendale in deroga sia al limite temporale complessivo di cui all'articolo 4, sia a quelli analitici di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del Decreto in materia di ammortizzatori sociali in costanza di lavoro.
In particolare, secondo la disposizione originaria, la proroga può essere concessa per le causali di:
-riorganizzazione aziendale, fino a dodici mesi. quando il programma sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi, ovvero presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale;
-crisi aziendale, fino a sei mesi, ove il programma presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale.
Per l'ammissione all'intervento – per il quale sono stati previsti 100 milioni di spesa per ciascuna delle annualità interessate - l'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politica attiva concordati con la regione o le regioni nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più ambiti regionali, previo accordo stipulato in sede governativa presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
La proroga era tuttavia limitata ad aziende con oltre 100 dipendenti, escludendo di fatto quelle di dimensione più ridotta. L'articolo 25 del Dl n. 119/2018 provvede ad abrogare il riferimento al requisito dell'organico superiore a 100 unità, permettendo di valutare la rilevanza strategica dell'impresa sotto un profilo di carattere territoriale, estendendo la portata dal beneficio anche alle aziende con organico inferiore al limite originariamente previsto.
In via ulteriore la disposizione, alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie stabilite, amplia la possibilità di proroga della Cigs anche alla causale del contratto di solidarietà difensivo, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, del Dlgs n. 148/2015, fino al limite massimo di 12 mesi. Tale possibilità è prevista qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo sindacale di cui all'articolo 21, comma 5, del medesimo articolato.
Anche in questa circostanza la proroga è subordinata all'accordo in sede ministeriale e alla presentazione di piani di gestione per la salvaguardia occupazionale attraverso specifiche azioni di politiche attive definiti a livello regionale.

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