Rapporti di lavoro

Modificati i profili professionali del sistema duale a Bolzano

di Josef Tschöll

La giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano modifica ancora l'elenco delle attività professionali che possono essere oggetto di apprendistato. Dopo l'introduzione di tre nuovi profili professionali ad agosto di quest'anno, con la delibera numero 999 del 2 ottobre 2018 viene modificata la durata della formazione per alcune professioni e introdotta la possibilità, per altri profili, di proseguire la formazione, ottenendo così un diploma professionale.

Apprendistato a Bolzano – Competenza legislativa e sistema duale - La Provincia autonoma di Bolzano possiede una competenza legislativa secondaria in materia di apprendistato, libretto di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori. A prevederlo è l'articolo 9, punto 4, del Dpr 670/1972. Le norme di attuazione per l'apprendistato sono state poi emanate con il Dpr 471/1975.
Per il legame storico e culturale con il mondo tedesco la Provincia autonoma di Bolzano ha creato con gli anni, sfruttando gli spazi concessi dallo statuto di autonomia e il forte ruolo delle parti sociali, un modello di apprendistato che è ispirato al sistema duale già attuato con successo in Germania, Austria e Svizzera. Questo modello in fondo non è altro che un percorso combinato tra lavoro e scuola professionale (formazione e lavoro), dove l'apprendista svolge normalmente la sua attività di lavoro (in azienda) e una volta la settimana, per l'intero periodo scolastico, frequenta la scuola professionale (otto ore per ogni giorno scolastico oppure con blocchi di formazione interi, ma comunque 400 ore di formazione scolastica all'anno) assolvendo così anche l'obbligo scolastico.

L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale - La legge provinciale 12/2012, emanata in seguito all'entrata in vigore del Dlgs 167/2011 e poi adeguata alle modifiche introdotte dal Jobs Act, disciplina in maniera molto dettagliata l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Punti centrali del sistema duale sudtirolese sono l'ordinamento formativo per ogni attività/mestiere professionale, le scuole professionali (compresa la loro interazione con le imprese, le parti sociali e l'ufficio provinciale per l'apprendistato), l'esame di fine apprendistato e la contrattazione collettiva territoriale sviluppata dalle parti sociali che contiene una disciplina molto vicina alle necessità locali. La legge provinciale assegna alla giunta provinciale la competenza di stabilire l'elenco delle attività professionali oggetto di apprendistato, il quale è articolato nelle seguenti tre sezioni:
a) attività professionali oggetto di apprendistato triennale che portano a una qualifica (sistema duale);
b) attività professionali oggetto di apprendistato quadriennale che portano a un diploma professionale (sistema duale);
c) attività professionali oggetto di apprendistato professionalizzante per le quali è previsto un ordinamento formativo.
Le prime due sezioni si riferiscono al sistema duale (apprendistato di primo livello), mentre il terzo riguarda alcuni profili particolari dell'apprendistato professionalizzante, dove la Provincia autonoma finanzia e organizza l'intero percorso formativo teorico. La Giunta deve solamente sentire le parti sociali prima di approvare l'elenco (non esiste un diritto di veto per le parti sociali, perché nel sistema duale la formazione è interamente pubblica e il giovane assolve l'obbligo scolastico).
Dopo la recente delibera della giunta provinciale sono 116 le attività professionali che possono essere oggetto di un rapporto di apprendistato di primo livello. Sono 55 le attività che portano ad una qualifica (apprendistato triennale) e 61 quelle che portano a un diploma professionale (apprendistato quadriennale).
Anche l'ordinamento formativo per ciascuna professione oggetto di apprendistato è stabilito dalla giunta provinciale, sentite le parti sociali. L'ordinamento comprende la descrizione del profilo professionale, il titolo conseguibile, la durata dell'apprendistato, il quadro formativo aziendale, la quantità della formazione formale impartita dalla scuola professionale o in altri luoghi di apprendimento e il programma didattico.

L'ulteriore contratto di apprendistato - La delibera consente per cinque attività professionali che sono inserite nella prima sezione e, dunque, con una durata triennale, di svolgere anche un quarto anno per poter ottenere il diploma professionale. Si tratta dei seguenti profili:
- conciatetti
- pavimentista
- fumista
- spazzacamino
- tappezziere-arredatore tessile.
Il quarto anno non è obbligatorio, ma solamente facoltativo. In ogni caso consente al giovane di ottenere una formazione migliore, ma soprattutto di poter accedere ai corsi per acquisire il titolo di accesso per il quinto anno della formazione professionale, il quale porta poi all'esame di Stato (esame di maturità). Viene pertanto promossa la permeabilità dei percorsi formativi e attuata una nuova misura contro la dispersione scolastica dei giovani (comunque molto bassa a Bolzano). Si apre inoltre anche la possibilità di accedere al corso ed esame per maestro artigiano.
Sul piano pratico l'attuazione prevede la stipulazione di un nuovo e ulteriore contratto di apprendistato della durata di un anno, finalizzato all'acquisizione del diploma professionale. Dunque, chi ha già terminato il percorso triennale può stipulare un nuovo contratto di apprendistato con la durata di un anno. In questo caso, si ritiene, dovrà essere risolto un eventuale rapporto di lavoro già in corso per stipulare un nuovo contratto di apprendistato. Se è ancora in corso un contratto di apprendistato triennale, lo stesso potrà anche essere prorogato dalle parti, indicando la nuova durata e specificando che porterà al diploma professionale.

Maggiore complessità delle professioni - Dalla qualifica al diploma professionale - Inoltre, la delibera sposta sette profili professionali dalla prima (durata triennale) alla seconda sezione (durata quadriennale). Aumenta, dunque, la durata del periodo di apprendistato per le seguenti professioni:
- operatore di macchine per movimento terra, lavori stradali e costruzioni condotte
- piastrellista
- pasticciere
- macellaio
- operatore procedimento di stampa
- operatore allestimento di prodotti stampati
- operatore multimediale di tecnica pubblicitaria.
Il motivo di questa misura è l'oramai elevata complessità raggiunta per questi profili, che peraltro è anche richiesta dal mercato del lavoro e nell'esecuzione delle singole attività. Un quarto anno di apprendistato permette poi di approfondire ulteriori argomenti nelle scuole e nelle aziende. Inoltre, dal 2012 in Alto Adige è possibile conseguire il diploma professionale dopo quattro anni di apprendistato e quindi in futuro di accedere al quinto anno della formazione professionale, il quale porta all'esame di Stato (esame di maturità). Valgono, dunque, anche in questo caso le considerazioni già espresse più sopra (permeabilità dei percorsi etc.). Dalla data di entrata in vigore della delibera (11.10.2018) i nuovi contratti di apprendistato per le professioni indicate in precedenza dovranno essere stipulati con la nuova durata di quattro anni.
Coloro che hanno stipulato il contratto prima dell'entrata in vigore di tale data possono ancora concludere la loro formazione secondo le disposizioni in vigore all'atto della stipula. Tuttavia e per non impedire anche a loro l'accesso al diploma professionale è consentita anche la prosecuzione nel percorso di studio. Di conseguenza, anche per chi ha già ottenuto la qualifica in passato e svolge adesso un lavoro diverso oppure laddove il contratto di contratto di apprendistato è ancora in corso, sarà consentita la stipulazione di un nuovo contratto di apprendistato oppure il prolungamento di quello già in corso.

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