Rapporti di lavoro

Le festività del 1° e del 4 novembre 2018 in busta paga

di Michele Regina

Ai fini del trattamento economico previsto dall'articolo 2 della legge 260/1949, la giornata del 1° novembre 2018 (cadente di giovedì quest'anno) è considerata festività infrasettimanale. I datori di lavoro osservano le disposizioni di legge oltre che quelle della contrattazione collettiva nazionale di settore.

Quando le festività sono godute, quindi senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile, bensì ad ore, un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale.
Invece per la festività che non coincida con la domenica nessun trattamento aggiuntivo è dovuto agli impiegati e agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio.
Quando vi sia prestazione lavorativa, verrà riconosciuto oltre al compenso spettante di cui sopra anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato e nei contratti collettivi nazionali di lavoro: si fa pertanto rinvio alla loro consultazione.

Lavoratori in Cig - Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:
- a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

Anf - Per la retribuzione delle festività è riconosciuto il diritto agli assegni per il nucleo familiare nei limiti delle disposizioni di legge e di prassi dettate dall'Inps. Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

Regime fiscale e previdenziale - La retribuzione erogata per le festività concorre ai fini
dell'imponibile previdenziale, unitamente a quella di competenza del mese, per il pagamento dei contributi a carico del datore e del lavoratore. La stessa retribuzione, al netto delle ritenute sociali a carico del dipendente di cui sopra, concorre alla determinazione dell'imponibile ai fini Irpef su quanto percepito dal lavoratore mese di gennaio .

4 novembre - Il 4 novembre, festa dell'Unità nazionale, non è considerato festivo e viene celebrato nella prima domenica di novembre. I Ccnl possono stabilire però il relativo trattamento economico come nel caso previsto per le giornate coincidenti con la domenica (vedi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, commercio, metalmeccanici industria e confapi, studi professionali).

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