Rapporti di lavoro

Ticket Licenziamento nel settore delle costruzioni edili

di Alberto Bosco

L'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero), al co. 31, dispone che, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI (oggi NASpI), intervenuti dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se, comunque, si è dato luogo alla restituzione di cui al co. 30 (per la conversione o la riassunzione a tempo indeterminato dopo un precedente contratto a termine). Ai sensi di quanto previsto dal successivo co. 32, tale contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, incluso il recesso del datore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettera m), del TU apprendistato, di cui al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 (oggi sostituito dall'articolo 42, co. 4, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81).

Per quanto qui di interesse, il co. 34 del medesimo articolo 2, dispone che il contributo in esame non è dovuto nei seguenti casi:
a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Proprio in relazione a tale ultima ipotesi, si è recentemente espresso l'Inps il quale, per consentire di adempiere a tale obbligo, aveva già in passato istituito:
a) i codici tipo contribuzione M400 e M401, da esporre, a cura dei datori di lavoro, nel flusso Uniemens del mese successivo all'evento;
b) i codici tipo cessazione 1M e 1N (nella denuncia individuale), per individuare i lavoratori per i quali, nei casi previsti dalla legge, non ricorre l'obbligo di versare il contributo.

Ebbene, ricordando che, tra i casi di esonero dall'obbligo di pagare il cd. ticket di licenziamento, sono incluse le interruzioni dei rapporti a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere, l'Inps ha ora evidenziato che, in tal caso, la condizione di esonero è integrata dalla situazione di fatto (completamento attività e fine cantiere), a prescindere dalla mancata e/o errata esposizione dei codici nel flusso Uniemens.

Nell'ambito dei controlli avviati sul corretto assolvimento dell'obbligo mediante convocazione e/o emissione della diffida per le aziende che non hanno provveduto né alla corretta compilazione della denuncia contributiva né a versare il contributo, l'Inps ha chiarito che - per comprovare la condizione di esonero dell'azienda, in mancanza di altra documentazione idonea a tal fine - il datore di lavoro, o il rappresentante legale, devono produrre:
a) la lettera di assunzione, riportante il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è assunto; nonché
b) la lettera di licenziamento, da cui risultino la motivazione “fine cantiere o completamento lavori” e la data di cessazione del rapporto di lavoro (ferma la possibilità che, all'atto del recesso, il cantiere/sede di lavoro iniziale non coincida con il cantiere/sede di lavoro finale).

Sia la lettera di assunzione che quella di licenziamento devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore (se esse sono state trasmesse via posta, va prodotta copia della relativa raccomandata): tale documentazione può essere inviata anche tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale. E dunque, se è stata prodotta la documentazione di cui sopra, le sedi chiuderanno la verifica, senza che sia necessario un nuovo invio di flussi in sostituzione al solo fine di esporre i codici 1M e 1N. In ogni caso, prima di emettere un'eventuale diffida, le sedi devono convocare le aziende edili, invitandole a produrre tale documentazione ove ritenessero non dovuto il contributo.

Infine, in caso di diffide già emesse, sempre al ricorrere delle condizioni di cui sopra, non va dato corso alle operazioni di recupero.

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