Rapporti di lavoro

Mini Ires al rompicapo delle assunzioni

di Luca Gaiani

Il calcolo della mini Ires sulle nuove assunzioni è un gioco di incastri. Sono tante le variabili da mettere a confronto: il costo dei dipendenti assunti dopo il 30 settembre 2018, l’incremento netto del costo del lavoro rispetto al 2018 e l’utile di bilancio accantonato alle riserve disponibili. A ciò si aggiunge, per le imprese che investono, l’ammontare delle quote di ammortamento dei beni strumentali. Un puzzle di dati che rende estremamente difficile capire a priori quanto si potrà risparmiare per i nuovi rapporti di lavoro avviati.

L’articolo 8 del disegno di legge di Bilancio 2019 prevede la riduzione di 9 punti percentuali dell’Ires (o dell’Irpef) sugli utili accantonati a riserva nei limiti della somma dei nuovi investimenti e del costo dei dipendenti aggiuntivi rispetto a quelli presenti al 30 settembre 2018.

Limitando l’analisi alla agevolazione per il personale, la prima condizione è l’esistenza di un incremento tra il numero medio dei dipendenti dell’esercizio (dal 2019) e il dato al 30 settembre 2018, al netto di eventuali riduzioni in altre società del gruppo. A differenza di quanto è previsto per le deduzioni Irap, il bonus si estende anche al personale assunto a tempo determinato. Superato il primo step, si procede (come si capisce dalla relazione tecnica al Ddl) a quantificare il costo del lavoro dei nuovi assunti sostenuto nell’esercizio e confrontarlo con l’incremento del costo complessivo del personale iscritto in bilancio rispetto all’esercizio 2018, prendendo il minore dei due valori. In pratica, come si vede nell’esempio in pagina, se l’onere per i neoassunti è superiore all’incremento del costo del lavoro (perché ci sono state cessazioni di rapporto, magari di persone con stipendi più elevati), l’agevolazione si limita a questo secondo importo. Un ulteriore confronto (non evidenziato nell’esempio) va poi fatto con l’utile accantonato a riserva, assumendo, anche in questo caso, il minore dei due importi. L’eccedenza dell’uno (costo dei neoassunti) o dell’altro (utile accantonato) si riporta a nuovo per eventuali usi in anni seguenti. In generale, il bonus è dato dal 9% del costo (retribuzioni, contributi, Tfr) dei neoassunti, ma questo importo può ridursi notevolmente in seguito ai numerosi limiti previsti dalla norma, a partire dall’incremento netto complessivo del costo del lavoro, che è influenzato dalle cessazioni. Se dunque i nuovi assunti costano 100mila euro, il risparmio standard è di 9 mila euro, ma se l’incremento netto annuo del costo del personale (per le dimissioni) si ferma a 70 mila euro, il bonus scende a 6.300 euro (sempreché l’utile sia capiente).

Vedi la tabella: L’esempio di calcolo

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