Rapporti di lavoro

La comunicazione all’Inps copre un arco di 10 giorni

di Manuela Lombardo e Alessandro Rota Porta

La registrazione sulla piattaforma telematica Inps è il primo passo indispensabile, sia per l’utilizzatore, sia per il prestatore del contratto di prestazione occasionale. Il prestatore, in particolare, deve dichiarare il proprio “status” ed essere identificato come soggetto destinatario del compenso.

L’utilizzatore deve fornire tutti gli elementi necessari all’Istituto per verificarne il settore di appartenenza e il rispetto dei limiti occupazionali. Invece, il prestatore - oltre a confermare o rettificare le informazioni identificative già inserite nella banca dati Inps - deve integrare i dati inserendo l’Iban del conto corrente bancario/postale o il numero del libretto postale o della carta di credito utili per l’accredito del compenso.

Per svolgere questi adempimenti, i soggetti coinvolti possono operare direttamente sul sito Inps o delegare un intermediario abilitato.

La comunicazione preventiva

Almeno un’ora prima dello svolgimento della prestazione, l’utilizzatore deve far arrivare all’Inps la comunicazione con tutti i dati relativi all’attività che sarà svolta. In particolare, l’impresa che opera nel settore del turismo deve comunicare tramite la procedura i dati anagrafici e identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione, l’oggetto della stessa e il compenso pattuito, la data di inizio dell’attività, il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni (per gli altri settori, il limite temporale è di tre giorni).

Nel caso in cui la prestazione non dovesse essere resa, l’utilizzatore può revocare la dichiarazione inoltrata entro le 23:59 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Sempre un’ora prima dell’inizio è possibile incrementare il numero di ore inserite in procedura, indicando il relativo compenso.

Il versamento del compenso

Dopo le ultime modifiche, dietro espressa richiesta del prestatore all’atto della registrazione, è possibile riscuotere il compenso spettante decorsi 15 giorni dal momento in cui la prestazione è consolidata dalla procedura. In seguito a questa innovazione, il prestatore può ottenere il pagamento della prestazione:

con accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione;

tramite bonifico bancario domiciliato;

tramite qualunque sportello postale a fronte della generazione e presentazione dell’autorizzazione di pagamento emessa dalla piattaforma Inps, stampata dall’utilizzatore e consegnata al prestatore.

Normalmente, la validazione dell’avvenuta prestazione lavorativa è effettuata a cura dell’utilizzatore entro il terzo giorno successivo allo svolgimento. Oltre questo termine, in assenza di validazione, il compenso relativo alle prestazioni eseguite nel mese viene messo in pagamento entro il 15 del mese successivo. Per i prestatori delle imprese del settore turistico, il Dl 87/2018 ha reso possibile procedere alla validazione non appena esaurito il monte ore indicato nella prestazione, anche in anticipo rispetto al termine dell’arco temporale indicato.

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