Rapporti di lavoro

Decreto Genova, no al versamento delle quote di Tfr e del ticket di licenziamento per le società in crisi

di Antonio Carlo Scacco

Esonero dal versamento al fondo di tesoreria delle quote di Tfr per le retribuzioni perse e dal pagamento del ticket di licenziamento: è l'ulteriore beneficio previsto dal decreto Genova (convertito nella legge 130/2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre) per le società in crisi che abbiano fruito della Cigs.

La misura, contenuta nell'articolo 43-bis, prevede per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che abbiano fruito nell'anno precedente del trattamento di Cigs per cessazione, l'esonero dal versamento al Fondo di tesoreria Inps delle quote di accantonamento per il Tfr relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, nonché l'esonero dal pagamento del contributo di licenziamento previsto dalla legge Fornero.

L’agevolazione si applica solo per gli anni 2020 e 2021 nei limiti dei fondi stanziati (16 milioni di euro per ciascuno degli anni interessati) e sarà a carico del Fondo sociale per la occupazione e la formazione. Interessate sono le imprese in crisi che abbiano fruito del trattamento di Cigs per cessazione ex articolo 44 del medesimo decreto negli anni immediatamente precedenti (quindi 2019 e 2010). A mente di tale ultima norma l'intervento di integrazione è possibile, per un massimo di 12 mesi, nei seguenti tre casi (in alternativa, quindi, è sufficiente che se ne verifichi uno soltanto): qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale; laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo; qualora vi siano specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 148/2015, e non utilizzate, anche in via prospettica. Vale peraltro sottolineare come la previsione introdotta dal decreto legge 109/2018 si configuri quale ipotesi di crisi aziendale del tutto nuova, differentemente da quella prevista dal menzionato articolo 21, comma 4, il quale presupponeva comunque un precedente programma di crisi al termine del quale l’azienda cessava l'attività produttiva in vista di una cessione della medesima e conseguente riassorbimento del personale. L’attuale previsione, infatti, contempla l'intervento di Cigs anche dopo la cessazione della azienda, senza che vi sia necessità di precedenti periodi di integrazione salariale per crisi aziendale. La dizione utilizzata dalla norma, piuttosto infelice («le società […] sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto») fa ritenere, conformemente ai riscontri in sede di lavori parlamentari, che il legislatore abbia voluto riferirsi alle sole quote versate al Fondo di tesoreria Inps, o al più quelle conferite al Fondo di previdenza complementare (per il Tfr trattenuto in azienda non si verifica alcun “pagamento”). Ulteriore condizione richiesta per accedere alle agevolazioni sarà l’autorizzazione dell'Inps (sarà pertanto necessaria una apposita domanda della azienda), il quale dovrà anche occuparsi della verifica mensile dei relativi flussi di spesa.

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