L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Incremento contributo aggiuntivo nei rinnovi

di Marrucci Mauro

La domanda

In riferimento all'incremento del contributo aggiuntivo del 0,5% per ogni rinnovo introdotto con la legge 96/2018 si chiede se in caso di somministrazione si deve far riferimento all'utilizzatore, come avviene per le disposizioni di cui al co. 1 art 19 81/2015, oppure se si fa riferimento alla società in somministrazione. A ns avviso il far riferimento alla società di somministrazione non è corretto perché crea una disparità di trattamento, inoltre il secondo contratto a termine stipulato per inviare il lavoratore presso un diverso utilizzatore non è un rinnovo. In attesa di un vs gentile riscontro porgiamo distinti saluti

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 87 (come modificato dalla legge di conversione), a decorrere dal 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. Si tratta del contributo pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali applicato ai contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro con la circolare n. 17/2018, in ragione della novella normativa consegue che al primo rinnovo la misura ordinaria dell’1,4% andrà incrementata dello 0,5%. In tal modo verrà determinata la nuova misura del contributo addizionale cui aggiungere nuovamente l’incremento dello 0,5% in caso di ulteriore rinnovo. Analogo criterio di calcolo dovrà essere utilizzato per eventuali rinnovi successivi, avuto riguardo all’ultimo valore base che si sarà venuto a determinare per effetto delle maggiorazioni applicate in occasione di precedenti rinnovi. La maggiorazione non si applica in caso di proroga del contratto. Per quanto concerne il rapporto in somministrazione, il testo normativo si limita a precisare che la contribuzione addizionale si applica per ciascun rinnovo senza alcuna precisazione se la fattispecie riguardi il rapporto di lavoro subordinato (agenzia di somministrazione – dipendente somministrato) o il contratto commerciale (agenzia di somministrazione – utilizzatore). In assenza di una circolare esplicativa, quanto mai opportuna, si osserva che la previsione sembrerebbe orientata ad una logica disincentivante rispetto al ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione. In tale prospettiva l’aggravio contributivo sembrerebbe doversi leggere in relazione ai vari rinnovi del contratto commerciale, restando ad esclusivo carico dell’utilizzatore.

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