L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Trattenuta sindacale e preavviso

di Di Liberto Marco

La domanda

Buongiorno, in riferimento a un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo con il rito Fornero, in preavviso non lavorato ma indennizzato, può iscriversi, successivamente al ricevimento della lettera di licenziamento, ad un sindacato e ricevere la trattenuta dovuta nella busta paga con retribuzione erogata solo a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e ultime competenze? Si ringrazia anticipatamente.

Occorre premettere che il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze più di quindici lavoratori subordinati e che intenda licenziare per giustificato motivo oggettivo un lavoratore assunto in epoca precedente il 7 marzo 2015, sarà tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dall’art. 7 della L. 604/1966, come modificata dalla legge 92/2012 (c.d. “legge Fornero”). Qualora all’esito della procedura di cui all’art. 7 della citata legge 604/1966 le parti non abbiano raggiunto un accordo transattivo volto alla risoluzione del rapporto di lavoro, la società avrà facoltà di licenziare il lavoratore, ed il recesso avrà decorrenza ed effetti “anticipati” dalla data di formale avvio di tale procedura conciliativa, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della legge Fornero, fatto salvo il diritto del lavoratore al rispetto del periodo di preavviso contrattualmente previsto, ovvero al pagamento della relativa indennità sostitutiva dovuta ai sensi dell’art. 2121 c.c. e del CCNL applicato. Ciò premesso, qualora all’esito della suddetta procedura conciliativa il datore di lavoro abbia licenziato un lavoratore subordinato esonerandolo dal servizio durante il periodo di preavviso ed erogandogli la relativa indennità sostitutiva, il rapporto di lavoro cesserà di produrre effetti al momento della ricezione della lettera di licenziamento da parte del lavoratore, ad ogni effetto legale e contrattuale. Infatti, sotto tale ultimo profilo è da ritenersi ormai consolidato il principio in punto di c.d. “efficacia obbligatoria” del preavviso di cui alla più recente giurisprudenza (ex multis, Cass. 6.6.2017 n. 13988; Cass. 4.11.2010 n. 22443), secondo cui all’atto del licenziamento con esonero dal servizio durante l’intero periodo di preavviso, il rapporto di lavoro si risolve immediatamente, con l’unico obbligo del datore di lavoro di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti. Il diverso, e più risalente, orientamento in materia di c.d. “efficacia reale” del preavviso (Cass. 30.8.2004 n. 17334), secondo cui anche in tale ipotesi il rapporto proseguirebbe sino alla scadenza del periodo di preavviso, ancorché integralmente erogato sotto forma di indennità sostitutiva, deve ritenersi superato dai più recenti arresti giurisprudenziali. In ragione di quanto precede, qualora il lavoratore si sia iscritto ad una organizzazione sindacale dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento con contestuale esonero dal periodo di preavviso, poiché all’atto del licenziamento il rapporto cessa di produrre effetti, la successiva iscrizione del lavoratore ad una sigla sindacale non potrà comportare alcun effetto, né determinare alcun obbligo in capo al datore di lavoro di effettuare trattenute sindacali maturate solo a seguito del recesso. Conseguentemente, poiché la busta paga che sarà emessa dal datore di lavoro a seguito della cessazione del rapporto di lavoro è destinata a regolare il pagamento delle spettanze di fine rapporto maturate sino alla data di licenziamento ai sensi dell’art. 2120 c.c., dalle predette spettanze non potrà essere detratto alcun contributo sindacale maturato successivamente all’intervenuto recesso: pertanto, l’ultima busta paga che sarà emessa dal datore di lavoro in favore del lavoratore licenziato dovrà prevedere l’integrale pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e delle spettanze di fine rapporto maturate dal lavoratore, senza che da tali emolumenti possa essere decurtato alcun contributo sindacale dovuto a seguito del licenziamento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©