Rapporti di lavoro

Entro oggi il pagamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del tfr

di Cristian Callegaro

Il TFR chiama le aziende alla cassa prima delle festività natalizie; entro il 17 dicembre 2018 (il 16 cade di domenica), infatti, è dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva dell'Irpef sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2017.

L'imposta sostitutiva è pari al 17% e deve essere versata dai sostitutiva d'imposta: sono quindi esclusi, per esempio, dall'adempimento i datori di lavoro domestici.

Il cerchio sarà chiuso il 18 febbraio 2019, quando gli stessi sostituti d'imposta saranno chiamati a calcolare e versare il saldo dell'imposta sostitutiva, sulla base delle rivalutazioni effettive rilevate a consuntivo, dopo che l'Istat avrà pubblicato il relativo indice annuo.

Ma torniamo all'acconto, che potrà essere calcolato secondo due sistemi alternativi:
•il metodo storico prevede il calcolo dell'acconto in via presuntiva applicando il 90% alle rivalutazioni maturate nel 2017, considerando anche le rivalutazioni relative ai trattamenti di fine rapporto erogati nel corso dello stesso periodo;
•il metodo previsionale prevede il calcolo dell'acconto in via presuntiva applicando il 90% alle rivalutazioni che maturano nel 2018, riferite al trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti ancora in forza al 30 novembre 2018 accantonato al 31 dicembre 2017.

L'indice di rivalutazione da applicare sarà quello riferito al mese di dicembre 2017. In riferimento ai lavoratori cessati entro il 30 novembre 2018, invece, l'acconto sarà pari al 90% dell'imposta sostitutiva effettivamente applicata sulle rivalutazioni calcolate all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Alle modalità di calcolo suddette fa eccezione il caso in cui prima del 16 dicembre tutti i dipendenti abbiano cessato il rapporto di lavoro. In tal caso è infatti possibile applicare l'acconto non sulla quota di rivalutazione dell'anno precedente, bensì sulla quota di rivalutazione maturata nello stesso anno in cui si versa l'acconto.

I soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2017 possono determinare l'acconto con il metodo previsionale o, in alternativa, versare l'intera imposta sostitutiva dovuta per l'anno 2018 in sede di saldo al 18 febbraio 2019.

Il versamento dell'acconto sull'imposta sostitutiva dovrà essere effettuato attraverso il modello F24.
Il codice tributo che dovrà essere utilizzato per il versamento dell'acconto da parte del sostituto d'imposta è il 1712 (acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versato dal sostituto d'imposta). I contribuenti che verseranno l'imposta sostitutiva autonomamente dovranno utilizzare il codice tributo 1714 (imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versate da soggetto percettore in dichiarazione).

Potranno, in tale sede, essere utilizzati in compensazione eventuali crediti riferiti ad altre imposte e/o contributi. E' altresì possibile utilizzare a scomputo l'eventuale credito d'imposta ex articolo 3 legge n. 662/1996, riferito al prelievo straordinario a titolo irpef applicato nei periodi 1997/1998.

In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti, gli obblighi di versamento dell'acconto (ed anche del saldo) dell'imposta sostitutiva sono adempiuti:
•dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o della scissione;
•dalla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla suddetta data di efficacia dell'operazione.
In presenza di operazioni che non comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti, gli obblighi di versamento devono essere adempiuti:
•dal soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro;
•dal soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio di dipendenti e del relativo TFR maturato, relativamente a detti dipendenti.

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