Rapporti di lavoro

Tredicesima mensilità, regime previdenziale e fiscale, particolari tipologie contrattuali, cassa integrazione

di Cristian Callegaro

Con le festività natalizie alle porte è tempo di tredicesima per i lavoratori dipendenti.
La tredicesima mensilità è stata introdotta nell'ordinamento giuridico del nostro paese dal contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 (articolo 13), per gli impiegati dell'industria, e solo in seguito – attraverso l'art. 17 dell'Accordo Interconfederale per l'industria 27 ottobre 1946 (reso efficace erga omnes dal Dpr n. 1070/60) - il diritto alla “gratifica natalizia”è stato esteso anche agli operai.

Assoggettamento previdenziale e fiscale e incidenza sugli istituti. L'importo lordo della tredicesima mensilità costituisce imponibile contributivo e deve essere assoggettato alle normali aliquote in vigore nel mese di erogazione. Parimenti, lo stesso imponibile va assoggettato al calcolo del premio assicurativo Inail.
Sull'importo, al netto delle ritenute previdenziali a carico del dipendente, va applicata anche la normale tassazione ai fini dell'Irpef in base alle aliquote in vigore nel mese di erogazione, utilizzando gli scaglioni mensili senza tuttavia cumulare l'imponibile della tredicesima con quello della retribuzione del periodo di paga nel corso del quale la gratifica viene erogata. Per tale motivo e per rispettare i termini per l'erogazione (solitamente prima di Natale), è uso comune, ai fini della liquidazione della tredicesima, elaborare un cedolino separato, prima di elaborare la mensilità di dicembre ma dopo avere elaborato quella di novembre. Altra particolarità è rappresentata dal fatto che all'imposta lorda non si applicano le detrazioni mensili (per lavoro dipendente e per carichi di famiglia); queste vengono riconosciute solo sulla retribuzione corrente erogata mensilmente. Nelle ipotesi in cui la tredicesima venga corrisposta mensilmente (per esempio, nell'ipotesi di lavoro intermittente), la stessa verrà trattata alla stessa stregua della retribuzione corrente.
Occorre ricordare, inoltre, che anche gli assegni per il nucleo familiare non competono per la tredicesima, essendo gli stessi riconosciuti mese per mese sulla base di un importo massimo pari a 26 assegni giornalieri.
L'importo della tredicesima, inoltre, pur venendo corrisposto una sola volta l'anno, non assume il carattere dell'occasionalità e pertanto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, rientra nella retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Modifica della durata della prestazione lavorativa. Qualora durante l'anno intervenga una modificazione dell'orario di lavoro (da full time a part time o viceversa oppure variazione dell'orario a tempo parziale), la tredicesima dovrà essere calcolata in modo distinto, considerando i ratei interi per i periodo di lavoro svolti a tempo pieno ed i ratei riproporzionati per i mesi lavorati a tempo parziale.

Lavoro a domicilio. In tale ipotesi la quantificazione dell'importo a titolo di mensilità aggiuntiva viene effettuata secondo le prescrizioni contenute nella contrattazione collettiva di riferimento.
Ad esempio, il c.c.n.l. Legno Aziende Industriali prevede che ad ogni periodo di paga, oppure di coincidenza con le ferie o con le festività natalizie, sarà corrisposta al lavorante a domicilio – a titolo di indennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali, e delle festività nazionali ed infrasettimanali – una maggiorazione del 22% da computarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavoratore stesso nel corso del periodo considerato.

Operai dell'edilizia. Per gli operai dell'edilizia il trattamento economico spettante a titolo di gratifica natalizia e ferie viene assolto dall'impresa attraverso la corresponsione di una maggiorazione – cosiddetto accantonamento lordo – pari al 18,50% (di questo, il 10% a titolo di gratifica natalizia e l'8,50% a titolo di ferie) calcolata su paga base, ex indennità di contingenza, e.d.r., indennità territoriale di settore e maggiorazione per capisquadra, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e per le festività (esclusa quella soppressa del 4 novembre).
Gli importi così calcolati devono essere accantonati - al netto delle ritenute di legge - dalle imprese presso la Cassa edile di riferimento secondo un criterio convenzionale. L'ammontare dell'accantonamento corrisponde, in genere, all'applicazione della percentuale del 14,20%, calcolato sulla stessa base imponibile prevista per il calcolo della maggiorazione. Nel caso di infortunio o malattia professionale le percentuali, rispettivamente riferite alla maggiorazione ed all'accantonamento, saranno applicate in misura ridotta.
Le casse edili erogheranno agli operai in genere due volte all'anno le quote dovute a titolo di gratifica natalizia.

Collaboratori domestici. Il c.c.n.l. per i prestatori di lavoro domestico prevede che in occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, ricomprendendovi anche l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio, se spettante. La tredicesima matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.
Se per i collaboratore con paga mensilizzata il valore della tredicesima è semplicemente pari ad una quota mensile di retribuzione, diverso è il calcolo nell'ipotesi di collaboratori con retribuzione oraria. In questo caso, infatti, si dovrà calcolare, partendo da quella oraria, la retribuzione annua, quindi dividere quest'ultima per dodici; il risultato rappresenta il valore della tredicesima spettante.

Tredicesima e cassa integrazione. Nell'ipotesi di cassa integrazione a zero ore il lavoratore non matura la tredicesima mensilità.
Per i tre mesi di cassa integrazione lo stesso lavoratore percepirà dall'Inps un’indennità pari all'80% della retribuzione, comprensiva del rateo di 13ma; tuttavia, l'applicazione dei massimali per la liquidazione della Cig potrebbe in alcuni casi vanificare proprio la quota parte di mensilità aggiuntiva da ricomprendere nell'indennità.
Diversa, e più articolata, è l'ipotesi della cassa integrazione ad orario ridotto. In questo caso, infatti, maturano due quote di tredicesima: la prima corrisponde alle ore effettivamente prestate o comunque riferite ad eventuali assenze tutelate; la seconda si riferisce alle ore non lavorate per effetto della riduzione di orario a causa dalla cassa integrazione e beneficerà della parziale integrazione salariale.
Per quantificare l'ammontare della tredicesima (ma si utilizza anche per gli altri emolumenti caratterizzati da maturazione ultramensile, ndr) che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore è possibile fare riferimento al coefficiente rappresentato dalle ore lavorabili nell'anno.

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