Rapporti di lavoro

In Gazzetta il valore convenzionale per le auto ad uso promiscuo 2019

di Alberto Rozza


Sulla G.U. n. 295 del 20 dicembre 2018 (Suppl. Ordinario n. 57), l'Agenzia delle entrate ha pubblicato le tabelle nazionali elaborate dall'ACI recanti i costi chilometrici di esercizio delle autovetture e dei motocicli concessi ad uso promiscuo dall'azienda ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi, ai fini dell'individuazione del reddito in natura convenzionale (art. 51, c. 4, D.P.R. n. 917/86, e successive modificazioni).
Il valore annuale del fringe benefit da assoggettare a tassazione e per effetto dell'armonizzazione disposta dal D.Lgs. 314/1997 anche a contribuzione previdenziale e assistenziale, compresi i premi INAIL, per singolo veicolo, è già stato calcolato dall'ACI e riportato nella colonna "fringe benefit annuale" delle tabelle pubblicate.
Detti importi avranno valore per tutto l'anno 2019. Per i nuovi veicoli che verranno eventualmente messi in commercio nel 2019, e conseguentemente non compresi nella tabella citata, l'ammontare del reddito in natura sarà determinato prendendo a riferimento, dalla citata tabella ACI, quello che per tutte le sue caratteristiche risulti più simile.

Il reddito imponibile - L'art. 51, c. 4, del D.P.R. n. 917/86, prevede che ai fini dell'individuazione del reddito imponibile (sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi) per gli autoveicoli ed i motocicli concessi dall'azienda ad uso promiscuo ai propri dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, si assume il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'ACI deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno, al netto delle somme eventualmente trattenute (o addebitate) al dipendente (detto importo deve essere fatturato dal datore di lavoro/committente al dipendente/collaboratore, con applicazione dell'IVA al 22%).
Queste tabelle devono essere comunicate al Ministero dell'economia che, attraverso l'Agenzia delle entrate, provvede alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto dal periodo d'imposta successivo.
Il compenso in natura, come sopra determinato, deve essere rapportato al periodo dell'anno (in trecentosessantaciquesimi) durante il quale al dipendente (o al collaboratore) viene concesso l'uso promiscuo del veicolo.
Se il valore complessivo dei fringe benefit imponibili (compreso quindi quello convenzionale derivante dall'uso promiscuo dell'auto) riconosciuto anche per effetto di piani welfare e/o di accordi di produttività al dipendente e/o al collaboratore (anche da parte di altri datori di lavoro o committenti), nel corso del periodo d'imposta interessato, non eccede € 258,23, questo è escluso (art. 51, c. 3, D.P.R. 917/86) dalla base imponibile, con la conseguenza che risulterà esente sia da imposte, per il dipendente, sia da contributi per il dipendente e per l'azienda.
Se l'azienda fornisce gratuitamente ai fini privati anche il "box" (o posto macchina), il valore di quest'ultimo andrà valutato separatamente e concorrerà a formare reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi per il suo valore normale (art. 9, TUIR).
Si ricorda infine che il veicolo concesso per il solo uso personale deve essere valorizzato ai fini fiscali e contributivi, utilizzando il criterio generale del "valore normale".

Auto in uso promiscuo e premio di risultato - La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), in materia di detassazione dei premi di risultato, integrando il comma 184 dell'art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha precisato che le somme ed i valori di cui al comma 4 dell' articolo 51 (tra questi anche il valore convenzionale dell'auto in uso promiscuo), concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10%, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, del premio di risultato/partecipazione agli utili.
Pertanto, come precisato anche dall'Agenzia delle entrate con la circolare 5E/2018, se il dipendente richiede la sostituzione del premio di risultato agevolabile con l'autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore aziendale, concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente non il valore normale attribuibile all'uso del veicolo (ad esempio il canone di noleggio), ma il relativo valore determinato forfettariamente.
In ogni caso, la parte del premio eccedente il valore del benefit di cui al citato comma 5 resta assoggettata ad imposta sostitutiva (o a tassazione ordinaria a scelta del lavoratore) oppure potrà essere sostituita con altri benefit di cui all'art. 51 del TUIR.
Reddito d'impresa - La deducibilità per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta è confermata nella misura del 70% (art. 164, comma 1, lettera b-bis, del TUIR).


ESEMPIO DI CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE PER L'ANNO 2019

•Autovettura Audi Q3 2.0 TDI184CV QUATTRO S TRONIC (in prodizione)
•Reddito imponibile convenzionale: 15.000 x 0,6397 x 30% = € 2.878,65

Così il calcolo per il fringe benefit 2019

1. Il dipendente utilizza l'auto per tutto l'anno 2019 e non gli verrà effettuata alcuna trattenuta: Il reddito imponibile annuo (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a € 2.878,65 (€ 7,89 giornaliere - € 239,88 mensili);

2. Il dipendente utilizza l'auto per tutto l'anno 2019 e il datore di lavoro gli effettuerà una trattenuta mensile di 100,00 (comprensiva di IVA 22%): Il reddito imponibile annuo (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a € 1.678,65 (2.878,65 – 1.200,00); il reddito giornaliero sarà di € 4,59 mentre quello mensile sarà di € 139,88;

3. Il dipendente utilizza l'auto per tutto l'anno 2019 e il datore di lavoro gli effettua una trattenuta mensile il cui valore (compreso IVA) risulta pari al fringe benefit: Non ci sarà reddito imponibile


4. Il dipendente utilizza l'auto solo per i primi due mesi del 2019, pari a 60 giorni e il datore gli effettuerà una trattenuta mensile di € 150,00 (compresa di IVA 22%): Il reddito imponibile (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a 0 (zero), in quanto il valore del fringe benefit si attesterà a € 173,20 (2.878,65/365 = 7,89 x 60 = 473,20 – 300,00), valore inferiore al limite di esenzione previsto dall'art. 51, c. 3, DPR 917/86 fissato in € 258,23, sempre che al dipendente non vengano corrisposti nel periodo d'imposta altri fringe benefit (anche corrisposti da altri datori di lavoro) i cui valori facciano superare detto limite, in tale ipotesi nel reddito imponibile entrerà anche l'intero valore di cui sopra (€ 173,20).

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