Rapporti di lavoro

Sicurezza sul lavoro, nel giro di vite sulle sanzioni spunta una nuova ipotesi di recidiva

di Mario Gallo

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. "Legge di bilancio 2019") tra la diverse novità in materia di lavoro e di legislazione sociale ha introdotto anche alcune importanti modifiche al sistema sanzionatorio.
In particolare, per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro l'art. 1, c. 455, lett. d), ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aumento del 10% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008, sanzionate in via amministrativa o penale.
Si tratta di una strada quella intrapresa dal legislatore che, a ben vedere, ricorda molto da vicino quella percorsa negli anni '50 con le normative basate sul c.d. orientamento punitivo che, tuttavia, si è dimostrato pressoché sterile in termine di contrasto efficace agli infortuni sul lavoro.

Aumento delle sanzioni

Per altro non va nemmeno dimenticato che appena qualche mese fa, e precisamente dal 1° luglio 2018, gli importi delle sanzioni derivanti dalle violazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro erano state già aumentate dell'1,9% per effetto del meccanismo d'indicizzazione quinquennale di cui all'art. 306, c.4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 (cfr. anche Decreto Direttoriale Ispettorato Nazionale del Lavoro 6 giugno 2018, n.12; Ispettorato Nazionale del Lavoro, Lettera Circolare 22 giugno 2018, prot.n.314).
Tale aumento dell'1,9% si è andato ad aggiungere a quello del 9,60% introdotto, a partire dal 1° luglio 2013, dal D.L. 76/2013, convertito con modifiche dalla legge 99/2013, con il risultato che nell'arco di appena 5 anni circa l'aumento complessivo delle sanzioni pecuniarie penali e amministrative è stato del 21,5% !
Si tratta, quindi, di un aumento che appare eccessivo che, per altro, arriva in un momento in cui l'economia italiana stenta ancora a decollare.


Il campo di applicazione

Occorre sottolineare che, comunque, questo nuovo aumento interessa solo le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008, e non quelle contenute in altri provvedimenti in materia (es. D.Lgs. n.271/1999; D.Lgs. n.272/1999; etc.), creando, così, anche il rischio di una disparità di trattamento.
La misura dell'10%, infatti, si applica alle sanzioni penali pecuniarie di natura contravvenzionale (ammende) e amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 81/2008, e in effetti non colpisce solo i datori di lavoro ma anche altri soggetti attivi degli illeciti come, ad esempio, i dirigenti, i preposti, i medici competenti e gli stessi lavoratori.
Il rincaro interessa, comunque, una vastissima gamma di violazioni, ad esempio, in materia di valutazione dei rischi e di redazione del DVR (art. 17, 28 e 29 D.Lgs. n. 81/2008), d'informazione e formazione (art. 36, 37 e ss. D.Lgs. n.81/2008), di visite mediche (art. 41 D.Lgs. n. 81/2008), di tesserino identificativo negli appalti, di cantieri temporanei e mobili, di documento unico di valutazione dei rischi da interferenze negli appalti (DUVRI) e di DURC (art. 90, c.1, lett. c, D.Lgs. n. 81/2008).

La nuova ipotesi di recidiva del datore di lavoro in cerca di chiarimenti

Ma questo nuovo giro di vite non si esaurisce qui; l'art. 1, c. 455, lett. e), della legge n. 145/2018, infatti, stabilisce che "le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti"; appare evidente, quindi, che questa ipotesi riguarda non tutti i predetti soggetti destinatari dell'aumento del 10%, ma solo il datore di lavoro che nel corso del triennio precedente abbia violato le medesime disposizioni del D.Lgs. n.81/2008.
Non è chiaro, però, se il periodo di recidiva si estenda anche agli illeciti commessi prima del 1° gennaio 2019; tuttavia, sulla base dei principi generali del diritto (cfr. art. 3 e 25, c. 2, Cost.; art. 11 Prel.; Art. 2 c.p.; etc.) ciò dovrebbe essere escluso e in merito è auspicabile un intervento che chiarisca la portata di tale disposizione che, per altro, interessa anche le altre sanzioni in materia di lavoro.
Da osservare, infine, che questa ipotesi di recidiva si va ad aggiungere a quella già prevista in materia di sospensione dell'attività d'impresa di cui all'art. 14 del D.Lgs. n.81/2008.

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