Rapporti di lavoro

Passa dai contratti la strada maestra per conciliare vita-lavoro

di Giampiero Falasca

I contratti collettivi hanno un grande spazio di intervento sul tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; spazio che non deriva soltanto da una specifica delega legislativa ma costituisce, piuttosto, la naturale conseguenza del compito che svolgono gli accordi collettivi, chiamati ad adattare le regole agli specifici fabbisogni di un certo settore produttivo, di un territorio o di una azienda.

Nel campo della conciliazione tra i tempi di vita, di cura e di lavoro, gli istituti che con maggiore frequenza sono oggetto di regolazione da parte delle intese collettive sono i permessi e le ferie.

Istituti che sono oggetto di una disciplina legislativa che è inderogabile solo dal punto di vista dei trattamenti minimi i quali devono essere riconosciuti a tutti i lavoratori, mentre è ampiamente suscettibile di intervento collettivo per quanto concerne la parte eccedente il nucleo essenziale e irrinunciabile delle tutele.

In particolare, non è possibile intaccare la durata minima di ferie e riposi che è stata prevista dal decreto legislativo n. 66 del 2003. Il Dlgs definisce il riposo giornaliero («Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore»), i riposi settimanali («Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero») e fissa il diritto a un periodo minimo annuale di ferie di quattro settimane.

Questi diritti minimi sono intoccabili, mentre tutto quello che eccede tale nucleo rientra nella disponibilità delle parti sociali, le quali possono aggiungere, integrare e migliorare i trattamenti esistenti.

In alcuni casi, è lo stesso legislatore a indicare il percorso di intervento che possono svolgere i contratti collettivi.

È quanto accade, ad esempio, per la determinazione delle modalità di fruizione delle ferie maturate. Mentre il Codice civile, all’articolo 2109, stabilisce che le modalità di fruizione delle ferie sono stabilite dall’imprenditore, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro, l’articolo 10 del Dlgs n. 66/2003, oltre a fissare in 4 settimane la durata minima spettante a ciascun lavoratore, precisa che i periodi feriali devono essere goduti per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione , ma fatto «salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva».

Con questa previsione, la legge assegna al contratto collettivo un ruolo centrale nella definizione delle modalità concrete di fruizione delle ferie, le quali possono essere godute (in presenza di una specifica intesa collettiva) in periodi diversi da quelli fissati in via generale dalla legge.

Un altro caso nel quale la legge assegna ai contratti collettivi un ruolo specifico nella disciplina dei tempi di lavoro riguarda la cosiddetta cessione delle ferie ai colleghi prevista dall’articolo 245 del decreto legislativo n. 151/2015, uno dei Dlgs attuativi del Jobs Act.

Secondo la norma, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati a colleghi dipendenti dallo stesso datore di lavoro.

La cessione è consentita soltanto se ha lo scopo di consentire al collega che ne beneficia di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.

Soprattutto, la cessione è ammessa nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.

Il ruolo del contratto collettivo – di primo o secondo livello, non importa – è essenziale in questa misura, in quanto solo mediante tale strumento è attuabile in concreto la cessione delle ferie e dei permessi. In questo contesto, uno dei contratti collettivi più importanti che ha dato attuazione alla norma è quello dell’industria chimica, che ha previsto la possibilità di cessione di ferie e permessi ai colleghi impegnati in assistenza di figli minori.

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