L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Licenziamento impresa artigiana

di Marrucci Mauro

La domanda

Una società artigiana con un organico composto da 2 soci lavoratori e da n. 7 dipendenti (6 a tempo indeterminato e 1 a termine) cessa definitivamente e completamente la sua attività in quanto non gli viene rinnovato il contratto di subfornitura da parte del loro unico cliente. I licenziamenti di tutto il personale possono essere effettuati con semplice lettera di licenziamento individuale e, quindi, qualificati come licenziamenti individuali plurimi? Oppure occorrono procedure sindacali/amministrative specifiche? Si specifica che l'organico dell'azienda è sempre stato sotto ai 15 dip. e che la cessazione avviene senza essere preceduta da un periodo di riduzione o sospensione (una volta terminati gli ordini in essere l'azienda cessa).

Il licenziamento del personale per ragioni connesse alla cessazione dell’attività aziendale è riferito a ragioni economiche che lo giustificano sotto il profilo oggettivo. Per valutare tuttavia se il licenziamento di più lavoratori imponga taluni vincoli procedurali previsti dalla legge occorre individuare il numero dei dipendenti in forza presso l’azienda o, comunque, mediamente avuti in forza nell’ultimo semestre. Ove l’azienda non occupi più di quindici dipendenti, i licenziamenti ancorati ad una medesima ragione causali sono definiti plurimi individuali e non sono soggetti a vincoli procedurali di carattere particolare, fatta salva la ritualità formale del licenziamento inteso quale atto unilaterale recettizio. Si osserva infatti che i c.d. licenziamenti plurimi individuali, il cui significato nozionistico deve essere ricercato unicamente sotto il profilo meramente numerico-dimensionale, si individuano allorquando la risoluzione dei rapporti di lavoro non rientri nella nozione di licenziamento collettivo. Il licenziamento collettivo è caratterizzato – nell’ambito delle aziende che occupano più di quindici dipendenti (occupati mediamente nel semestre precedente) - dalla procedura recessiva riguardante l’intenzione di licenziare oltre quattro lavoratori entro 120 giorni per motivazioni economico-organizzative o per cessazione dell’attività aziendale, secondo la procedura stabilita dall’art. 4 della legge n. 223/1991. Da tale assunto si rileva quindi che si può parlare di licenziamento individuale plurimo quando la risoluzione del rapporto di lavoro, intervenuta per la medesima radice causale (anche per cessazione dell’attività), sia da riferire; - anche a più di quattro lavoratori in aziende fino a 15 dipendenti; - nelle aziende con più di 15 dipendenti, ad un numero di lavoratori non superiore a quattro nell’arco periodale di 120 giorni o ad un numero di lavoratori superiore a quattro ma in un arco periodale superiore a 120 giorni (senza mai individuare oltre 4 licenziamento nell’arco di 120 giorni appunto). Sulla base di questi presupposti, il caso prospettato dal lettore, non comporta particolari procedute sindacali o amministrative, fatta salva la corretta notifica dell’atto di licenziamento debitamente motivato.

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