Rapporti di lavoro

Volontari di protezione civile, i rimborsi spettanti ai datori con le modalità del credito d’imposta

di Rossella Schiavone

Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nello “Elenco nazionale del volontariato di protezione civile”, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione dei cosiddetti eventi emergenziali di protezione civile, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno, è garantito:
-il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
-il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
-la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o ad interventi all'estero.

Gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

Si rammenta che, ai sensi dell'art 39 del Codice della Protezione civile (Dlgs n. 1/2018), i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati, fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno, in occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati.

Inoltre, ai volontari impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale spetta per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno.

Il citato articolo 39 del Dlgs n. 1/2018 stabilisce il diritto per i datori di lavoro dei volontari di ottenere il rimborso - previa richiesta e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili - dell'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario.

I rimborsi, però, possono anche essere riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del Dl 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ma - come specificato nell'art. 1 del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 Ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2018 - qualora il datore di lavoro al momento della presentazione della richiesta di rimborso abbia optato per il credito di imposta non potrà più cambiare idea.

Dal canto loro:
-il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'esito delle verifiche istruttorie sulle richieste di fruizione del rimborso mediante credito d'imposta, entro il limite delle disponibilità iscritte sul pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento medesimo, comunicherà l'importo effettivamente spettante al datore di lavoro che ha presentato la richiesta;
-le regioni, relativamente alle richieste di rimborso relative ad attività ed interventi da loro direttamente autorizzati, effettueranno le verifiche istruttorie e comunicheranno gli importi effettivamente spettanti al datore di lavoro ed al Dipartimento della protezione civile che li detrarrà, a compensazione ed eventualmente in più tranches, fino alla concorrenza integrale, dai trasferimenti destinati alle regioni stesse.

Il Dipartimento della protezione civile e le regioni dovranno, poi, trasmettere telematicamente all'agenzia delle Entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei crediti d'imposta riconosciuti nel mese precedente e dei relativi beneficiari.

Il soggetto beneficiario utilizzerà il credito d'imposta esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24, a partire dal giorno 10 del mese successivo al riconoscimento tuttavia, qualora dovesse cedere il credito d'imposta, dovrà comunicare la cessione al Dipartimento della protezione civile e/o alle regioni, specificando l'importo del credito ceduto ed il codice fiscale del cessionario, per il successivo inoltro di tali informazioni all'agenzia delle Entrate.

Il credito ceduto sarà utilizzabile in compensazione dal cessionario a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione fatta dal beneficiario al Dipartimento della protezione civile e/o alle regioni.

Si precisa, infine, che le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno provvedere direttamente agli adempimenti previsti dal Dpcm 26 ottobre 2018, anche nei rapporti con l'agenzia delle Entrate.

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