Rapporti di lavoro

Nella rete di imprese invalida si rischia la contestazione

di Stefano Rossi

Nella circolare 7/2018 l’Ispettorato nazionale del lavoro dice di aver ricevuto segnalazioni di annunci pubblicitari che propongono il ricorso a «sistemi di esternalizzazione dei dipendenti», basati sulla promozione del distacco e della codatorialità nei contratti di rete. Gli annunci evidenziano i «forti vantaggi» di natura economica di cui beneficerebbero le imprese, tra i quali la mancata applicazione del Ccnl in caso di socio lavoratore di cooperative, l’assenza di responsabilità legale e patrimoniale verso i dipendenti esternalizzati, il lavoro straordinario-festivo senza maggiorazioni, la corresponsione al dipendente in malattia della sola quota che rimborsa l’Inps.

Il contratto di rete, previsto dal decreto legge 5/2009, è un contratto con cui più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente o collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Le parti si obbligano, reciprocamente, con un programma comune di rete, a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni o, ancora, a esercitare in comune una o più attività che rientrano nell’oggetto sociale.

Il contratto di rete può essere stipulato solo fra imprese: sono esclusi dunque i professionisti e le associazioni.

L’istituto del distacco si pone, all’interno del contratto di rete, come eccezione alla regola della sussistenza dell’interesse del distaccante. Infatti, se il distacco di personale avviene tra aziende che hanno sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete. In sostanza, nel contratto di rete l’interesse del distaccante consegue “automaticamente” alla costituzione di una rete. Tuttavia, perché si possano produrre gli effetti giuridici nei confronti dei terzi, inclusi i lavoratori, è necessario che si proceda preventivamente all’iscrizione nel Registro delle imprese del contratto di rete.

Gli ispettori del lavoro dovranno verificare, innanzitutto, l’esistenza di un contratto di rete tra i soggetti convolti, e che questo sia stato regolarmente iscritto nel Registro delle imprese di tutte le aziende coinvolte.

L’esistenza del contratto di rete deve essere intesa in senso giuridico e non solo materiale, poiché la norma richiede che il contratto “abbia validità”. Quindi, l’attività svolta in rete e l’obiettivo strategico si devono collocare in posizione di servizio alle attività o alle articolazioni dell’attività che le imprese aderenti svolgono e continuano a svolgere in proprio. La conseguenza, perciò, è il carattere ausiliario delle iniziative imprenditoriali coinvolte. In caso di un contratto di rete invalido, dunque, il distacco che non abbia il requisito dell’interesse produttivo del distaccante sarà da considerarsi illecito, con le connesse conseguenze sanzionatorie. Il lavoratore avrà diritto al trattamento economico e normativo previsto dal Ccnl applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione, anche nel caso di una società cooperativa. Le eventuali omissioni retributive o contributive, espongono a responsabilità solidale tutti i soggetti coinvolti nella rete.

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