Rapporti di lavoro

Tassazione rimborso spese di parcheggio ai dipendenti per trasferte

di Salvatore Servidio

Si premette che con la Risposta a istanza di consulenza giuridica n. 5 del 31 gennaio 2019, l'agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti sul trattamento fiscale dei rimborsi delle spese di parcheggio sostenute dai dipendenti nel corso delle trasferte avvenute al di fuori del territorio comunale.
A tal fine occorre brevemente riassumere che il lavoratore il quale sostiene delle spese inerenti lo svolgimento del proprio mandato ha diritto al completo riconoscimento delle stesse. La normativa consente tale rimborso, prevedendo comunque alcune limitazioni, che non influiscono sulla misura del rimborso, ma che possono influire sull'imponibilità in capo al dipendente e sulla deducibilità in capo al datore di lavoro. Le spese solitamente oggetto di rimborso sono conseguenti agli spostamenti che il dipendente o il collaboratore è chiamato a svolgere fuori del luogo di svolgimento abituale dell'attività lavorativa.
A livello pratico la trasferta si concretizza in uno “spostamento” provvisorio e temporaneo del lavoratore (nell'interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro) in un luogo di lavoro differente da quello in cui espleta abitualmente l'attività lavorativa, cui rimane, tuttavia, funzionalmente collegato.

Il quesito di specie
Con la richiesta di consulenza giuridica in esame, un'associazione ha chiesto chiarimenti all'Amministrazione finanziaria per conoscere il proprio orientamento sul trattamento fiscale applicato da alcune società, in qualità di sostituti d'imposta, ai rimborsi spese relativi ai parcheggi effettuati dai dipendenti (iscritti all'associazione interpellante) durante le trasferte al di fuori del territorio comunale, rappresentando al riguardo che in queste circostanze il dipendente iscritto sostiene spese, anche di notevole entità, relative al parcheggio dell'autovettura utilizzata ai fini di servizio, sia nei casi in cui il veicolo è di sua proprietà, sia nei casi in cui esso sia noleggiato in leasing dall'azienda e concesso in uso al dipendente, prospettando tre casistiche di comportamento.
Nell'istanza si fa presente che le società in questione trattano il rimborso delle spese come imponibile in capo al dipendente, a prescindere dal superamento o meno della soglia giornaliera di 15,49 euro e dalla presenza o meno di documenti giustificativi presentati dal dipendente.

Argomentazioni dell’agenzia delle Entrate
L'articolo 51, sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente, del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 sancisce innanzitutto il principio di omnicomprensività del reddito di lavoro dipendente: in linea generale tutto ciò che il dipendente riceve relativamente al rapporto di lavoro rileva ai fini della determinazione della base imponibile.
Vi rientrano e sono assoggettabili a tassazione le indennità comunque denominate (ad es. per ferie non godute, indennità sostitutive di trasporto) ivi comprese quelle di trasferta (salvo quanto previsto dal comma 5) e i rimborsi spese (salvo che si tratti di spese anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quale acquisto carta, pile, ecc.).
In generale, quindi, ogni utilità, in denaro o in natura, che il datore di lavoro eroga al lavoratore costituisce, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, salvo quanto statuito dai commi 2 e seguenti del citato articolo 51, che prevedono la totale o parziale non imponibilità di alcune somme o valori (cfr. Risposta ad interpello n. 22 del 4 ottobre 2018).
Il successivo comma 5, tuttavia, prevede una deroga espressa al principio di onnicomprensività, relativa al trattamento fiscale delle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro e dei rimborsi di spese sostenute in occasione delle trasferte.
In tal caso, il Tuir distingue a seconda che l'attività sia svolta o meno nell'ambito del territorio del comune in cui è collocata la sede di lavoro e nell'ipotesi di prestazione dell'attività lavorativa al di fuori del territorio comunale sono previsti tre sistemi alternativi di rimborso delle spese sostenute dal dipendente:
- forfettario,
- analitico,
- misto.

Sistema forfettario
Il sistema prevede l'erogazione di un'indennità giornaliera al dipendente. L'indennità viene determinata in via forfettaria ed è diretta a rimborsare le spese che sono state sostenute nel corso della trasferta.
Fino all'importo di 46,48 euro al giorno (elevato a 77,47 euro per le trasferte all'estero) l'indennità è esclusa dall'imponibile.
Non concorrono alla formazione del reddito (qualora le spese vengano rimborsate in base a documentazione idonea) i rimborsi analitici delle spese di viaggio (anche se sotto forma di indennità chilometrica) e trasporto.
I rimborsi spese che vengono corrisposti in aggiunta all'indennità chilometrica sono invece soggetti a tassazione anche qualora siano documentati analiticamente.
Sistema analitico (o a piè di lista)
Tale sistema prevede l'esenzione da imposizione del rimborso analitico:
- delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (anche sotto forma di indennità chilometrica);
- oltre all'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dei rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevati a 25,82 euro per le trasferte all'estero.
Con Circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E, nel novero delle altre spese, ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio, alle quali applicare le franchigie, sono indicate ricomprese anche quelle relative alla «lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance, ecc. L'eventuale corresponsione, in aggiunta al rimborso analitico, di una indennità indipendentemente dall'importo, concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente».

Sistema misto
Nel sistema misto sono previsti limiti di esenzione dell'indennità di trasferta ridotti rispetto al rimborso forfettario ed all'esenzione delle spese di viaggio e trasporto.
Le franchigie di 46,48 euro e 77,47 euro sono ridotte:
- di 1/3 (franchigia di 30,99 euro, elevata a 61,65 euro per le trasferte all'estero) nel caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto, o di alloggio o vitto forniti gratuitamente;
- di 2/3 (franchigia di 15,49 euro, elevata a 25,82 per le trasferte all'estero) nel caso di rimborso delle spese di vitto e alloggio, o vitto e alloggio forniti gratuitamente. Non concorrono a formare il reddito, quando idoneamente documentati, i rimborsi analitici delle spese di viaggio (anche sotto forma di indennità chilometrica) e trasporto.
È invece assoggettato interamente a tassazione ogni altro rimborso (oltre a vitto, alloggio, viaggio e trasporto).

Conclusioni
Nel trarre le proprie conclusioni, con specifico riferimento alle spese di parcheggio, l'agenzia delle Entrate ha evidenziato che si tratta di spese che differiscono rispetto alle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio.
In sostanza, il costo del parcheggio rientra tra le «altre spese».
Relativamente al rimborso delle spese di parcheggio, l'Amministrazione finanziaria ha, quindi, precisato che tale rimborso (si precisa, configurandosi quale rimborso di spese diverse da quelle di viaggio, trasporto, vitto ed alloggio):
- è assoggettabile interamente a tassazione nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto;
- rientra tra le «altre spese» (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo massimo di 15,49 euro giornalieri (25,82 euro per le trasferte all'estero) nei casi di rimborso analitico.

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