Rapporti di lavoro

Amianto, chiarimenti del Ministero sulle esposizioni sporadiche e di debole intensità

di Mario Gallo

Sono trascorsi oltre trent'anni da quanto nel nostro Paese il legislatore ha cominciato a prendere coscienza dei gravi rischi per la salute dei lavoratori e la popolazione legati all'impiego dell'amianto (cfr. legge 257/1992; legge 271/1993, etc.), ma ancora oggi questo materiale è presente in molti manufatti, tanto che con l'emanazione del Dlgs n.81/2008 è stata innovata la disciplina protettiva.
In tale provvedimento sono state stabilite anche disposizioni particolari per le esposizioni sporadiche e di debole intensità (Esedi) all'amianto e, successivamente, il ministero del Lavoro con lettera circolare 25 gennaio 2011, prot. n. 1940, ha fornito una serie di orientamenti pratici per la loro determinazione.
In ordine all'applicazione di tale provvedimento lo stesso Ministero, ora, con interpello 15 febbraio 2019, n.2, ha fornito alcuni chiarimenti rispondendo ad un quesito presentato dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 12 del Dlgs n.81/2008.
Nello specifico l'istante ha chiesto di sapere se trova applicazione agli enti ispettivi la previsione contenuta al punto d), dell'allegato 1 alla lettera circolare richiamata, per la «sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale si citano attività di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati».

Attività Esedi: i chiarimenti sul campo applicativo - La Commissione, quindi, nel richiamare la disciplina contenuta negli articoli 246 e ss. del Dlgs n.81/2008, ha precisato che il già citato punto d) dell'allegato 1 alla circolare del 25 gennaio 2011, trova applicazione «soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell'ambito di previsione di cui all'articolo 246 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni».
Si osservi che l'art. 246, nel definire il campo applicativo del capo III (protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto), contenuto nel titolo IV del predetto decreto, stabilisce che «fermo restando quanto previsto dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate».
Sembra corretto, quindi, circoscrivere la portata della circolare in oggetto alle attività stabilite dalla predetta norma.

Obbligo generale di valutazione dei rischi da agenti cancerogeni e mutageni - Al tempo stesso, però, la Commissione a scanso di equivoci ha altresì precisato che resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare comunque la valutazione dei rischi, anche in relazione all'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in conformità a quanto previsto dall'art. 236 e di adottare tutte le misure necessarie così come previsto dal titolo IX, Capo II (protezione da agenti cancerogeni e mutageni) del citato decreto.

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