Rapporti di lavoro

Cu senza la previdenza complementare arretrata

di Michela Magnani e Antonello Orlando

A pochi giorni dalla scadenza del 7 marzo, termine ultimo per trasmettere all’Agenzia le Cu 2019, i sostituti d’imposta si trovano impossibilitati a rappresentare correttamente il caso della destinazione alla previdenza complementare o alle casse sanitarie relative a opzioni in welfare per premi di risultato percepiti in anni precedenti.

La norma a cui ci si riferisce è contenuta nell’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 208/2015 che consente ai lavoratori di ricevere i premi di risultato sotto forma di benefit detassati. Per venire incontro alle esigenze dei dipendenti, gli accordi di secondo livello spesso consentono di convertire in welfare il premio di risultato maturato, destinandolo alla previdenza complementare anche negli anni successivi. Tuttavia la Cu 2019 e le relative specifiche tecniche non permettono di rappresentare tale situazione in quanto le caselle 574 e 575, in presenza di codice 1 ovvero del codice 2 alla casella 571, non consentono di superare l’importo bloccato di 3.000 o 4.000 euro (pari al massimo per 1 anno).

Partendo dal presupposto che nei paragrafi 4.8 e 4.11 della circolare 5/E del 2018 l’agenzia delle Entrate ha precisato che il credito welfare, anche derivato dalla conversione del premio eventualmente spendibile in un momento successivo, assume rilevanza reddituale nel momento in cui il dipendente opta per la fruizione del benefit, ci si chiede come debbano essere compilate le caselle da 572 a 575 nell’ipotesi in cui un dipendente, nel corso del 2018, abbia deciso di destinare alla previdenza complementare il credito welfare già “optato”, ad esempio, nel corso del 2017 (eventualmente anche scegliendo al contempo di destinare alla medesima forma previdenziale parte del premio del 2018).

Si ipotizzi la seguente situazione relativa a un dipendente di un’azienda dove non è stata intrapresa alcuna iniziativa di coinvolgimento paritetico dei lavoratori che, nel 2017 abbia diritto a un premio di 2.500 euro e che, nello stesso anno, abbia optato per riceverne 2.000 in welfare. A seguito di tale opzione la Cu 2018 relativa al 2017 avrà riportato i seguenti valori:
casella 572, 500 euro;
casella 573, 2000 euro.

Se lo stesso dipendente nel 2018 avesse maturato un premio in denaro pari a 3.000 euro e avesse deciso, sempre lo scorso anno, di destinare a previdenza complementare i 2.000 euro già destinati a welfare per l’opzione dell’anno precedente, il suo datore di lavoro non potrà rappresentare nella sezione relativa ai premi di risultato della Cu 2019 tale scelta, finendo così per penalizzarlo.

In merito al premio destinato a previdenza complementare si ricorda infatti che la norma prevede anche l’esenzione da imposta della quota di prestazione di pensione complementare che deriva dall’opzione di premi di risultato in contributi alla previdenza complementare.

Tale vantaggio fiscale potrebbe essere non goduto qualora il datore di lavoro, non potendo compilare la casella 574 della Cu 2019, decidesse a quel punto di riportare i 2.000 euro di premio relativo al 2017 e “scelti” in welfare tra i contributi relativi alla previdenza complementare ordinaria (caselle da 411 a 427) e se il dipendente non ne desse alcuna ulteriore notizia al fondo.

Pur nell’attesa delle opportune conferme da parte dell’agenzia delle Entrate e considerando che la Cu ha anche la funzione di certificare la natura delle diverse somme e valori in essa rappresentati, si ritiene che il datore di lavoro possa provvedere a rappresentare correttamente la situazione sopra descritta riportando comunque l’ammontare del credito welfare destinato alla previdenza complementare (ovvero alle casse sanitarie) nell’anno successivo a quello dell’opzione nelle note con il codice residuale ZZ.

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