Rapporti di lavoro

Gli ispettori possono intimare l’assunzione degli addetti coinvolti

di Stefano Rossi

Con la reintroduzione del reato di somministrazione fraudolenta, gli ispettori del lavoro potranno prescrivere al datore di cessare la condotta antigiuridica con l’assunzione dei lavoratori alle dirette dipendenze dell’utilizzatore per tutta la durata del contratto. Il Dlgs 81/2015, abrogando il reato, aveva di fatto privato gli ispettori di questo potere.

Oggi, nei casi di appalto e distacco illecito, per i quali sono riscontrati gli elementi della fraudolenza, il personale ispettivo dovrà contestare la violazione amministrativa prevista dall’articolo 18 del Dlgs 276/2003 e anche adottare la prescrizione obbligatoria che intimi al committente e all’utilizzatore di cessare il comportamento fraudolento. Quindi doppia sanzione:

da un lato l’appalto illecito o il distacco illecito, punito con una sanzione amministrativa da 5mila a 50mila euro;

dall’altro il somministratore e l’utilizzatore saranno puniti con l’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Il calcolo delle giornate per determinare la sanzione amministrativa, servirà anche per definire l’ammenda. Tuttavia, la circolare 3/2019 dell’Inl precisa che per le condotte di somministrazione fraudolenta iniziate prima del 12 agosto 2018 e proseguite dopo, la relativa sanzione si calcola solo per le giornate successive a tale data. Il reato dell’articolo 38-bis del Dlgs 81/2015 si potrà quindi applicare solo alle condotte messe in atto dopo il 12 agosto 2018, o per quelle che abbiano avuto inizio prima di questa data e che si siano protratte successivamente.

Se il somministratore e l’utilizzatore adempiono alla prescrizione, potranno essere ammessi al pagamento della sanzione amministrativa nella misura di un quarto del massimo dell’ammenda, con estinzione della contravvenzione. Sul piano contributivo, invece, se con l’operazione fraudolenta l’utilizzatore ottiene un risparmio sul costo del lavoro derivante dall’applicazione del Ccnl del somministratore, il personale ispettivo determinerà l’imponibile contributivo e, quindi, i conseguenti contributi omessi, per il periodo in cui si è svolta la somministrazione fraudolenta. In base alla circolare 10/2018 dell’Inl, il recupero dei contributi dovrà avvenire nei confronti dell’utilizzatore e, solo nel caso in cui questo non vada a buon fine, nei confronti dell’appaltatore/somministratore. L’interpretazione dell’Ispettorato è però limitata al caso di appalto illecito. Sarebbe opportuna una precisazione nei casi di somministrazione fraudolenta.

Secondo la circolare 3/2019 dell’Inl, nei casi di somministrazione fraudolenta si potrà applicare la diffida accertativa per i crediti dei lavoratori in base al Ccnl applicato dall’utilizzatore. Può trovare attuazione infatti l’articolo 38, comma 2 del Dlgs 81/2015, secondo cui tutti gli atti compiuti dal somministratore sono da imputare all’utilizzatore, esclusa la sanzione per lavoro nero. È più problematica, invece, la possibilità dei lavoratori coinvolti di chiedere al giudice la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore. Già l’ispettore, comunque, potrà prescrivere la costituzione del rapporto per i principi generali sul contratto in frode alla legge.

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