Rapporti di lavoro

Indennità di malattia da indicare in uniemens

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone


Per la gestione più oculata dell'indennità economica di malattia, oggetto negli ultimi anni di modifiche legislative e di controversi interventi di prassi, l'Inps richiede a datori di lavoro, consulenti e intermediari ulteriori adempimenti. Con il messaggio 803/2019, l'istituto di previdenza rende nota, infatti, l'introduzione, nel flusso uniemens, del nuovo elemento “TipoRetrMal”, inserito nella sezione “DenunciaIndividuale”, che dovrà essere valorizzato mensilmente da tutti i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di malattia.
In realtà, le istruzioni sembrano rivolte per lo più alle imprese dello spettacolo nel cui ambito la gestione della contribuzione e delle prestazioni di malattia è stata oggetto, nel recente passato, di discussa regolamentazione. La compilazione del nuovo elemento diverrà obbligatoria a partire dai flussi riferiti al periodo di competenza “marzo 2019” (i cui termini di versamento e trasmissione scadono rispettivamente al 16 e al 30 di aprile); l'indicazione assume carattere ricorsivo e, di conseguenza, dovrà essere valorizzata sempre, in tutte le denunce, a nulla rilevando il verificarsi o meno dell'evento di malattia.
Scopo dell'Inps è di venire a conoscenza di quale trattamento retributivo, nei casi di assenza per malattia, sia destinatario il lavoratore sulla scorta di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva o, se di miglior favore, da quella individuale.
Per la compilazione del nuovo elemento sono previsti i seguenti tre codici:
-“0” qualora il datore di lavoro (ovvero il committente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) non sia tenuto all'erogazione di alcun trattamento retributivo;
-“1” quando il contratto applicato prevede un'integrazione dell'indennità Inps a carico del datore di lavoro o del committente per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
-“2” se, in caso di malattia, al lavoratore sia comunque garantita l'ordinaria retribuzione.
Nel messaggio si fa presente che per le malattie di lavoratori con il codice “2” non riconoscerà l'anticipazione della relativa indennità, atteso che al dipendente è garantito un trattamento retributivo pieno.
Il nuovo elemento dovrà essere valorizzato per i lavoratori che, in relazione all'impianto normativo vigente, risultino destinatari dell'assicurazione economica di malattia. Ne consegue che l'obbligo di compilazione non interesserà, a titolo di esempio, gli impiegati del settore dell'industria così come operai e impiegati del settore del credito e delle assicurazioni, i dirigenti. Per un quadro generale dei possibili destinatari, pur con talune perplessità connesse alla presenza di tipologie contrattuali non più vigenti, l'Inps ne fornisce un elenco riepilogato nella tabella pubblicata a parte.

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