Rapporti di lavoro

Trasporto di persone, più rigida la verifica per l’abilitazione alla guida

di Alberto Rozza

La legge esiste e va applicata! È questo in sintesi il senso della circolare 22 marzo 2019, n. 11001/122, con la quale il ministero dell'Interno ha richiamato l'attenzione dei Sindaci, dei Dirigenti scolastici e di ogni altra amministrazione pubblica, affinché, ogni qualvolta vengano affidati all'esterno servizi che prevedono il trasporto di persone con veicoli a motore, siano espletati puntuali accertamenti sui requisiti del personale preposto alla guida degli stessi e assunte le iniziative più idonee per scongiurare il verificarsi di possibili azioni illecite.
L'invito ministeriale fa seguito all'episodio criminoso di Milano del 20 marzo 2019, nel corso del quale il conducente di un autobus si è reso responsabile di gravissimi reati, tra i quali sequestro di persona e strage, attentando alla vita dei giovani passeggeri.
Secondo il ministero dell'Interno è essenziale che venga effettuata una scrupolosa applicazione delle disposizioni che esistono già da tempo nel nostro ordinamento e che sono contenute nel Dm n. 88 del 1999 in materia di accertamento e controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, valorizzando le previsioni che impongono di sottoporre a visita di revisione i dipendenti quando sorgono dubbi sulle loro condizioni.
In particolare, secondo l'articolo 3 del citato decreto, le visite per revisione devono essere effettuate per accertare, con i comuni esami clinici e con le indagini speciali eventualmente necessarie, se i dipendenti già in servizio, sia di ruolo che non di ruolo, risultino in possesso dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali occorrenti per svolgere le mansioni a loro assegnate. Nel caso specifico, la guida degli automezzi adibiti al trasporto delle persone.
Secondo la norma in vigore dal mese di febbraio del 1999, i dipendenti devono essere sottoposti a visita di revisione non solo quando sorgono dubbi sulle loro condizioni fisiche, psichiche od attitudinali, ma anche quando hanno sofferto malattie o traumi tali da far ritenere possibile la presenza di postumi che costituiscono pregiudizio nell'espletamento delle mansioni inerenti al profilo rivestito.
In ogni caso la visita di revisione va effettuata con cadenza periodica. Più precisamente, secondo il comma 4 del predetto articolo 3 i dipendenti che, indipendentemente dal profilo professionale rivestito, svolgono mansioni proprie del personale di macchina o addetto alla condotta dei mezzi in servizio pubblico, sono sottoposti a visita di revisione al compimento dei seguenti anni di età: 30, 35, 40, 45, 48 e 51. Dopo il compimento del 51mo anno di età la visita deve essere svolta ogni due anni.
Oltre alle visite di revisione tutti i dipendenti, indistintamente, sono sottoposti periodicamente ad accertamenti tecnico-sanitari delle loro condizioni ai fini della medicina preventiva per la tutela della salute secondo la vigente normativa.
Per il personale addetto alla guida di autoveicoli e filoveicoli in servizio pubblico, le visite di revisione sono effettuate con le cadenze sopra ricordate fino al 45° anno di età e con cadenza biennale a decorrere da quest'ultimo; i requisiti fisici speciali richiesti sono quelli previsti dal Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.
In ogni caso il legislatore intende salvaguardare l'occupazione. Infatti, i dipendenti che alla visita di revisione non vengono trovati in possesso di tutti i requisiti prescritti possono essere giudicati ancora idonei, in relazione alla disponibilità dei posti, a mansioni di altro profilo ritenute compatibili con le minorate condizioni fisiche e possono essere eventualmente autorizzati all'uso di apparecchi protesici e correttivi ritenuti adatti.
Il ministero dell'Interno, infine, invita i soggetti destinatari della circolare n. 11001/2019 anche ad interloquire con gli Uffici della Motorizzazione civile e a convocare specifiche sedute delle Conferenze provinciali permanenti per un utile scambio informativo, tenuto conto comunque delle norme di cui al Regolamento UE/679/2016 che tutelano la privacy.

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