Rapporti di lavoro

All’orizzonte il nuovo bando Inail sulla formazione

di Mario Gallo

Uno dei profili più importanti e innovativi del Dlgs n.81/2008, è certamente la previsione contenuta nell'articolo 11, comma 5, il quale ha disegnato un meccanismo strategico incentivante gli interventi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, che vede l'Inail come soggetto finanziatore dei progetti prevenzionali.
In questi anni, com'è noto, l'istituto assicuratore ha dato concreta attuazione a tale disposizione emanando molteplici Bandi tra cui bisogna ricordare, per quanto riguarda la formazione, quello del 2016 destinato alle piccole, medie e micro imprese, in relazione al quale l'Inail lo scorso 20 marzo ha pubblicato, dopo le verifiche effettuate, il nuovo elenco dei soggetti beneficiari.
Da ultimo, però, spunta anche all'orizzonte anche il nuovo Bando per il finanziamento di azioni formative di alcune figure della prevenzione; infatti, con Determina presidenziale n.529/2018, l'istituto assicuratore ha approvato i criteri generali per l'attivazione della procedura di finanziamento per la realizzazione ed erogazione d'interventi formativi e aggiornamenti tematici a contenuto prevenzionale, ai sensi degli articoli 9, comma 2, lett. d) e 11, comma 5, del già citato Dlgs n. 81/2008.
Significativo anche in quest'occasione è l'importo delle risorse messe sul piatto: si tratta complessivamente di 9.581.547,00 euro, che andranno suddivisi in budget regionali/provinciali, stabiliti in ragione del numero di addetti e del rapporto di gravità degli infortuni della generalità delle imprese.

Soggetti destinatari degli interventi formativi
In questo caso, tuttavia, l'Inail non ha optato come in passato per il finanziamento generale della formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, ma ha deciso di concedere gli incentivi ai progetti destinati ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nella loro articolazione di aziendali, territoriali e di sito produttivo (Rls/Rlst) e ai Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (Rspp) che «...mirano a incrementare la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto del rilevante e decisivo apporto di tali figure nel sistema di prevenzione dei vari ambiti produttivi».
Si tratta, pertanto, di target specifici che, tuttavia, numericamente sono molto consistenti: è il caso, ad esempio, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, presenti anche nell'universo delle Pmi.

Progetti ammissibili e sistema dei voucher
Da una prima lettura di questo nuovo provvedimento è possibile rilevare che possono essere presentate domande di partecipazione al Bando per il finanziamento di progetti d'intervento formativo delle predette figure e per le quattro aree tematiche previste (relazioni; organizzazione; tecnologico; propositivo – partecipativo) d'importo complessivo compreso tra un minino pari a euro 20.000,00 e un massimo pari a 140.000,00 euro, finanziati attraverso l'erogazione di appositi voucher, ossia buoni formativi a partecipante a tariffa oraria predeterminata.
È stato previsto anche un meccanismo di recupero delle somme stanziate e non utilizzate, da realizzarsi mediante la redistribuzione delle somme residue per mancanza di progetti e il recupero delle somme laddove si rilevasse il mancato integrale utilizzo dei fondi assegnati in alcune Regioni o Province autonome.
Numerosi sono, poi, i requisiti di partecipazione tra cui, ad esempio, l'obbligo d'impiegare solo i docenti qualificati ai sensi del Decreto interministeriale Lavoro – Salute del 6 marzo 2013 ( ); previsti anche dei controlli sui progetti che saranno presentati.

Soggetti attuatori
Resta da evidenziare, infine, che i soggetti attuatori di tali interventi ammessi al beneficio sono gli enti di formazione, accreditati in base all'Intesa Stato – Regioni del 20 marzo 2008, nelle regioni in cui si svolgeranno le attività formative, nonché le associazioni sindacali dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori, quali articolazioni a livello territoriale di quelle rappresentate a livello nazionale nell'ambito della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del Dlgs n.81/2008.
Il bando detta in merito anche ulteriori disposizioni e qui occorre solo evidenziare che i soggetti attuatori potranno presentare la domanda di partecipazione sia in forma singola che in forma aggregata.

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