Rapporti di lavoro

È essenziale che siano indicate le vie di ricorso

di Stefano Rossi

La circolare 1/2019 dell’Inl chiarisce come attivare i diversi mezzi di impugnazione a fronte di verbali separati.

L’Ispettorato afferma che le aziende non potranno ricorrere al comitato ex articolo 17 del Dlgs 124/2004 contro entrambi i verbali (amministrativo e contributivo) che abbiano avuto a oggetto l’accertamento degli stessi rapporti di lavoro sotto il profilo della loro sussistenza e qualificazione. In questo caso, l’unico verbale che potrà essere impugnato sarà quello notificato per primo, ordinariamente coincidente con il verbale unico di contestazione degli illeciti amministrativi, cui seguirà il verbale previdenziale e assicurativo. Nel primo verbale gli ispettori devono indicare la possibilità di ricorrere al comitato, mentre nel secondo verbale si dovranno riportare tutti gli altri ulteriori mezzi di impugnazione. La mancata indicazione degli strumenti di tutela e dei termini di impugnazione potrà determinare l’invalidità dell’atto per violazione del diritto di difesa.

Il ricorso al comitato potrà avvenire per i verbali che abbiano a oggetto la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro, come ad esempio nel caso di lavoro nero, riqualificazione del lavoro autonomo occasionale o delle collaborazioni, disconoscimento dell’apprendistato. Rientrano nella qualificazione dei rapporti di lavoro anche i ricorsi contro i verbali con i quali si disconosce il lavoro autonomo dell’artigiano o del commerciante o il caso di disconoscimento di rapporti subordinati inquadrati come collaborazioni familiari .

Non sono invece oggetto di ricorso al comitato i provvedimenti d’ufficio con i quali sia stata disconosciuta la natura artigianale dell’impresa, con conseguente annullamento della posizione contributiva nella relativa gestione. L’eventuale ricorso dovrà, quindi, ritenersi inammissibile poiché in questo caso viene in rilievo una questione relativa al diverso inquadramento previdenziale, che trova invece risposta negli strumenti previsti dall’articolo 7 della legge 443/1985.

L’Ispettorato esclude anche che si possa ricorrere al comitato nei casi di disconoscimento dei rapporti di lavoro simulati, contraddistinti dalla insussistenza di una prestazione lavorativa. In queste ipotesi, la ricostruzione dei fatti potrà avere natura esclusivamente penale, soggetta al sindacato della magistratura. Un ricorso contro questi verbali dovrà essere dichiarato inammissibile per carenza di competenza.

Quanto al ricorso all’Ispettorato in base all’articolo 16 del Dlgs 1124/1965, la circolare 1/2019 ne afferma un rapporto di pregiudizialità. Pertanto, l’Ispettorato territoriale dovrà sospendere la trattazione del caso in attesa della decisione del comitato ex articolo 17 del Dlgs 124/2004. Invece – conclude la circolare – se il datore di lavoro non ha proposto ricorso al comitato o questo lo ha respinto, il ricorso ex articolo 16 del Dlgs 1124/1965, proposto successivamente, deve essere dichiarato inammissibile. In sostanza, il ricorso in materia assicurativa potrà essere validamente presentato all’Ispettorato solo nel caso in cui il verbale non contenga questioni legate alla qualificazione dei rapporti di lavoro ma solo contestazioni sui presupposti dell’obbligo assicurativo.

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