Rapporti di lavoro

L’impresa che si accolla le spese recupera l’Iva senza alcuna limitazione

di Nicola Forte

Non è completamente indifferente per l’impresa committente, sotto il profilo degli adempimenti e della deducibilità, sostenere direttamente le spese di trasferta per conto del professionista. Ci sono, infatti, da mettere in conto ricadute anche per quel che riguarda gli obblighi del sostituto di imposta, con conseguente applicazione delle ritenute d’acconto.

Vediamo di esaminare i due casi: quando le spese di trasferta sono sostenute direttamente dall’impresa committente e quando, invece, è il professionista a pagare e poi chiedere il rimborso a chi gli ha commissionato la prestazione.

Oneri per l’impresa
Se dalla documentazione si desume che le spese sono sostenute direttamente dal cliente in luogo del professionista in trasferta, gli oneri saranno integralmente deducibili.

In questo caso non si applica il limite alla deducibilità del costo del 75 % riguardante sia le spese di somministrazione di alimenti e bevande, sia le spese alberghiere.

La disapplicazione di questo limite trova origine nel rapporto tra impresa committente e professionista e quindi l’impresa dovrà essere in grado di dimostrare la circostanza di aver affidato un incarico che ha comportato quelle spese di trasferta.

L’indicazione dell’accordo circa il soggetto che sostiene le spese potrà, per esempio, risultare dal preventivo rilasciato dal professionista. Le fatture da cui risultano questi oneri dovranno essere intestate direttamente al committente.

In pratica viene superato (disapplicato) il limite del 75% come se l’impresa che chiede la consulenza al professionista sostenesse le spese di trasferta per i propri dipendenti.

L’impresa committente sarà così in grado di recuperare integralmente anche l’imposta sul valore aggiunto, non trovando applicazione le limitazioni oggettive alla detrazione del tributo.

L’Iva detraibile risulterà dalle fatture emesse in formato elettronico e intestate direttamente al soggetto committente.

Costi del professionista
Se le spese relative alla trasferta sono sostenute (anticipate) direttamente dal professionista, quest’ultimo poi provvederà a effettuare l’addebito (analitico o forfetario) nella fattura emessa nei confronti del cliente.

Questa diversa modalità non dà luogo ad alcun effetto sulla deducibilità delle spese (addebitate) in capo al committente, ma ne determina un mutamento di qualifica.

Il soggetto committente deve considerare le spese addebitate quali compensi professionali deducibili in misura integrale. Tuttavia, la “nuova” qualifica obbliga l’impresa che effettua il pagamento della fattura in favore del professionista, comprensiva dell’importo addebitato per le spese della trasferta, a operare la ritenuta d’acconto nella misura del 20 per cento.

In buona sostanza, l’intero importo addebitato, assumendo la natura di compenso professionale, sarà assoggettato a Iva e a Irpef.

Il sostituto d’imposta dovrà effettuare la ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 25 del Dpr 600/1973. Mentre il professionista dovrà dichiarare l’intero importo quale compenso nel quadro RE del modello Redditi.

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