Rapporti di lavoro

Impresa sociale, la percentuale degli svantaggiati si calcola per testa e non per monte ore lavorate

di Antonio Carlo Scacco

Con due note (numero 4096 e 4097 del 3 maggio), il ministero del Lavoro si pronuncia su alcune rilevanti questioni concernenti l’impresa sociale, la cui disciplina di riferimento è contenuta nel decreto legislativo 112/2017.

Nella nota 4097 il dicastero ha risposto a un quesito inoltrato da una impresa sociale circa le modalità di calcolo della percentuale minima del 30% dei lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità che l’impresa è tenuta a impiegare, rispetto ai primi per non più di un terzo e per non più di ventiquattro mesi dall'assunzione (articolo 2, comma 5, del Dlgs 112/2017).

Si chiedeva in sostanza ai tecnici ministeriali se la percentuale dovesse essere calcolata facendo riferimento alle "teste" ovvero al complesso delle ore lavorate e se il calcolo della percentuale dovesse essere fatto come rapporto tra lavoratori svantaggiati e lavoratori non svantaggiati oppure come rapporto tra lavoratori svantaggiati e totale dei lavoratori (inclusi gli svantaggiati). Richiamando una sua pregressa nota di interpello (17/2015), a fronte di un quesito concernente le cooperative di tipo B, il ministero ha confermato che la determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati vada effettuata “per teste” e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori. Ciò a motivo del fatto che la ratio della legge 381/1991 persegue l'obiettivo di creare opportunità di lavoro per quelle persone che, a causa della loro condizione di disagio psichico, fisico e sociale, viceversa trovano difficoltà nel trovarlo, anche e soprattutto laddove si richieda loro una prestazione lavorativa a tempo pieno.

Tenuto anche conto che le cooperative acquisiscono, in base al Dlgs 112/2017, lo status di impresa sociale e considerato che la ratio espressa nel caso specifico dalla legge 381/1991 può essere agevolmente applicata alla norma concernente l’impresa sociale (entrambe le norme operanti in favore di persone appartenenti a categorie tipicamente "deboli" sul piano dell'inserimento del mondo del lavoro), il ministero ha confermato l’integrale applicabilità dei criteri individuati in passato per le cooperative di tipo B anche alle imprese sociali.

Circa la seconda parte del quesito, la nota ha espressamente richiamato, ritenendola tuttora valida, la circolare Inps 188/1994 laddove si conferma che, sempre con riferimento alle cooperative, le persone cosiddette svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori per il calcolo della percentuale di computo.

La seconda nota (la numero 4096), in risposta a un quesito proveniente da un amministratore di impresa sociale, ha offerto al dicastero del lavoro l’opportunità di svolgere opportune e generali precisazioni circa i possibili assetti di controllo di quest'ultima. Ribadito che, con il decreto legislativo 112/2017, il legislatore non ha inteso disciplinare un nuovo modello di ente caratterizzato da una struttura organizzativa tipica (l’impresa sociale può adottare uno qualunque dei modelli organizzativi previsti), nella nota si sottolinea tuttavia l'indefettibile requisito della assenza di lucro (articolo 1).

Conseguentemente l'articolo 4 pone l'espresso divieto per gli enti con scopo di lucro di esercitare «attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile». Pertanto la presenza di un socio profit all'interno degli assetti proprietari in misura consistente o, addirittura, maggioritaria può comportare l'annullamento delle deliberazioni societarie.

In omaggio allo stesso principio, l'articolo 7, comma 2, del Dlgs 112/2017 stabilisce che rappresentanti degli enti non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale. Tale divieto, si precisa nella nota, si estende anche alla figura del vice presidente laddove questi, conformemente alle previsioni statutarie, possa, in caso di assenza del presidente, assumerne i relativi poteri.

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