Rapporti di lavoro

Mise: l’attività di agente d’affari resta incompatibile con quella di amministratore condominiale

di Domenico Repetto

La nuova legge Europea appena entrata in vigore è già oggetto di richieste di chiarimenti e di risposte ad interpelli sulla materia degli agenti di commercio.
Lo scorso 22 maggio, infatti, il Ministero dello sviluppo economico (Mise) ha dato risposta a un’istanza presentata da un’associazione di amministratori di condominio e revisori contabili, con la quale è stato chiesto se l’agente (di affari in mediazione) immobiliare potesse svolgere anche l’attività di amministratore di condominio in via professionale e viceversa.
Il quesito sorge in conseguenza del fatto che con l'entrata in vigore (il 26 maggio 2019) della legge 3 maggio 2019, n. 37 le incompatibilità precedentemente disciplinate dall'art. 5, comma 3, legge n. 39/1989 sono ora limitate alle seguenti ipotesi:
a) attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;
b) attività svolta in qualità di dipendente (ad esclusione delle imprese di mediazione) di ente pubblico o privato, o di istituto bancario, finanziario o assicurativo;
c) esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione;
d) situazioni di conflitto di interessi.
Il MISE riafferma nella risposta che, anche in relazione all'entrata in vigore della nuova Legge Europea, non viene meno l'incompatibilità dell'attività professionale di agente di affari con quella di amministratore condominiale.
Questa incompatibilità si manifesta sia in ragione del fatto che l'agente non può contemporaneamente curare per il proprio cliente la vendita/acquisto di un immobile, lo amministra e lo gestisce per conto del condominio (let. d) e neppure esercitare attività professionale o imprenditoriale che sia afferente al medesimo settore merceologico per cui viene esercitata la mediazione (lett. a e c).
Di conseguenza, il MISE ricorda che lo svolgimento di attività incompatibili con quella di agente di affari in mediazione determina, da parte degli uffici camerali, l'avvio della procedura di inibizione allo svolgimento di quest'ultima e la conseguente inibizione alla stessa.

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