Rapporti di lavoro

Brexit, anche i cittadini del Regno Unito dovranno avere il permesso di soggiorno

di Alberto Rozza

Quando il Regno Unito uscirà ufficialmente dall'Unione europea attuando la Brexit, i cittadini anglosassoni, per soggiornare regolarmente sul territorio italiano e svolgere di conseguenza un'attività lavorativa, dovranno richiedere ed ottenere un permesso di soggiorno.
È questa una delle novità contenute nella legge 20 maggio 2019, n. 41 (G.U. n. 120/2019), di conversione del Dl 25 marzo 2019, n. 22, recante, tra l'altro, misure urgenti per tutelare la salute e la libertà di soggiorno dei cittadini italiani e quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.
In particolare, secondo l'art. 14 della citata Legge i cittadini del Regno Unito iscritti nell'anagrafe dei Comuni e i loro familiari extracomunitari (questi ultimi in possesso della carta di soggiorno di cui al Dlgs 30/2007), possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.
Questo permesso viene rilasciato quando il richiedente soggiorna regolarmente, in modo continuativo, sul territorio nazionale da almeno 5 anni alla data di recesso del Regno Unito dalla Ue.
Se il predetto requisito quinquennale non è soddisfatto, i cittadini del Regno Unito e i loro familiari possono comunque continuare a soggiornare regolarmente in Italia, purché richiedano, sempre entro il 31 dicembre 2020, il rilascio di un permesso di soggiorno "per residenza", valido per 5 anni, rinnovabile alla scadenza. In ogni caso, trascorsi i 5 anni, è sempre possibile richiedere il rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.
Dal 1° gennaio 2021 le citate carte di soggiorno detenute dai familiari extraUe del cittadino del Regno Unito non saranno più valide per attestare il regolare soggiorno sul territorio nazionale.
Pertanto, dopo tale data, se il familiare extraUe non ha richiesto e ottenuto il permesso di soggiorno di cui si è detto sopra, potrà essere punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000, ossia con le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, del Testo unico immigrazione ed applicate allo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato.
Ma non è tutto. Nei loro confronti trova applicazione anche l'articolo 13 del Dlgs 286/1998 che regolamenta l'espulsione dal territorio nazionale.
Queste sanzioni trovano applicazione anche nei confronti del cittadino del Regno Unito, regolarmente iscritto all'anagrafe del Comune, se entro il 31 dicembre 2020 non ha richiesto al Questore il rilascio del permesso di soggiorno.
In sostanza, dal 1° gennaio 2021 sia i cittadini del Regno Unito, sia i loro familiari non aventi cittadinanza in uno dei Paesi membri della Ue diventano extracomunitari e come tali soggetti alle disposizioni del T.U. immigrazione e suo Regolamento di attuazione (Dpr 394/1999 e s.m.).
Particolarmente interessante è anche l'articolo 15 della Legge 41/2019, il quale prevede che i cittadini del Regno Unito possono ottenere la cittadinanza italiana se, alla data di recesso del Regno Unito dalla Ue, hanno soggiornato per almeno 4 anni in Italia e presentano la domanda entro il 31 dicembre 2020. In breve, fino alla citata data, continuano ad essere equiparati ai cittadini dell'Unione europea ai fini della concessione della cittadinanza italiana.
Infine si segnala che l'articolo 17 stabilisce che, in caso di recesso del Regno Unito dalla Ue in assenza di accordo, al fine di salvaguardare i diritti in materia di prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie dei cittadini del Regno Unito, degli apolidi e dei rifugiati che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché dei loro familiari e superstiti, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020, il Regolamento CE n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il Reg. CE n. 987/2009 che ne stabilisce le modalità operative.
Più precisamente la norma è finalizzata a tutelare, dopo il 29 marzo 2019 (data in cui il Regno Unito doveva uscire dalla Ue se si fossero raggiunti gli accordi), sia i cittadini italiani presenti nel Regno Unito, sia i cittadini britannici presenti in Italia. Nel loro confronti continueranno a trovare applicazione le disposizioni contenute nei citati regolamenti con particolare riguardo a: prestazioni medicalmente necessarie, copertura da tutti i rischi malattia, cure programmate e relativi rimborsi.

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