Rapporti di lavoro

Il trattamento delle ferie 2017 non godute entro il 30 giugno

di Rossella Quintavalle

Sull’istituto delle ferie spettanti ai lavoratori subordinati gravano precisi obblighi dettati in primis dalla Costituzione che, all'articolo 36, comma 3, sancisce il principio dell’irrinunciabilità alle ferie da parte del lavoratore privandolo della libertà di poter decidere se fruirne o meno.

Tale libertà, da tempo negata, danneggerebbe l'inalienabile diritto alla salute.

Il lavoratore, pertanto, oltre ad avere il diritto di godere di un periodo di ferie, è allo stesso tempo obbligato a fruirne per recuperare le energie psicofisiche spese durante il tempo impiegato in attività di lavoro.

Il datore di lavoro, dal suo canto, è obbligato a far godere le ferie per il periodo minimo di due settimane nell'anno di maturazione e per il restante periodo entro i 18 mesi successivi, realizzando in questo modo, a regime, un ritmo abituale di godimento di quattro settimane l'anno. Nel contempo lo stesso deve effettuare un monitoraggio costante dei giorni di ferie maturati e di quelli goduti dai propri lavoratori al fine di contabilizzare l'eventuale quantità delle giornate residue non godute da assoggettare a contributi alla scadenza fissata dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il cambiamento di rotta e l'impossibilità di sostituire il godimento delle ferie con la corresponsione dell'indennità sostitutiva è orami posto in essere dal 29/4/2003, ossia dal giorno dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 66 del 8/4/2003.

La questione delle ferie non godute, dunque, deve essere affrontata sotto due distinti punti di osservazione: da una parte, l'esigenza di tutelare la salute del lavoratore attraverso misure sanzionatorie di tipo amministrativo che possano disincentivare i datori di lavoro poco sensibili a tali rischi; dall'altra, l'esigenza di rendere effettivo il prelievo contributivo nel momento in cui scade il periodo di flessibilità dei 18 mesi oltre l'anno di maturazione, tenendo conto anche dell'operatività del flusso UniEmens come da ultime indicazioni fornite dall'INPS con la circolare n. 106 del 9 novembre 2018 (in Guida al Lavoro n. 46/2018) ed il messaggio n. 456 del 31 gennaio 2019.

In questo adempimento esamineremo il primo aspetto evidenziando che per l'anno in corso, con riguardo al limite generale dei 18 mesi, la scadenza per la fruizione delle ferie maturate nel 2017 va fissata al 30 giugno 2019.

La durata delle ferie
L'articolo 2109 del codice civile al comma 2°, sancisce che la durata delle ferie è fissata dalla legge, dai contratti collettivi e dagli usi, tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. Quanto statuito dal codice civile è integrato dal D.lgs. 66/2003 (come modificato dal D.lgs. n. 213 del 19 luglio 2004) che all'articolo 10 fissa:
- il periodo di durata minima delle ferie in almeno 4 settimane l'anno;
- il divieto di monetizzazione in corso di rapporto di lavoro (salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro o le eventuali ferie aggiuntive rispetto a quelle legali disciplinate dal CCNL);
- la modalità di distribuzione delle ferie nell'anno (due settimane nell'anno di maturazione e le restanti nei 18 mesi successivi, salvo quanto diversamente disciplinato dalla contrattazione collettiva);
- le sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme vigenti in materia.
La direttiva comunitaria n. 93/104/CE, che ha visto la piena attuazione nel nostro ordinamento attraverso il D.lgs. n. 66/2003, ha limitato il divieto di monetizzazione delle ferie solo con riferimento al periodo minimo di quattro settimane l'anno fissato al citato art. 10.
Possono invece essere monetizzate:
-le ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto cessi entro l'anno di riferimento;
-le settimane o i giorni previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al periodo minino legale.
Il lavoratore ha dunque il diritto di fruire di due settimane nel corso dell'anno di maturazione, consecutive in caso di espressa richiesta tempestiva del lavoratore nel rispetto del contemperamento tra le esigenze dell'impresa e suoi interessi privati e, delle restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione salvo quanto diversamente disciplinato dalla contrattazione collettiva. E' infatti quest'ultima che può, eventualmente, integrare in melius per il lavoratore la tutela base prevista dalla legge, aumentando il periodo di ferie o la distribuzione delle stesse durante l'anno o ancora le modalità di computo della retribuzione durante il periodo di ferie come meglio illustrato dal Ministero del Lavoro in circolare n. 8 del 3/3/2005.

Le ferie solidali
Sempre in tema di ferie è importante ricordare che la normativa più recente ha introdotto un sistema di "cessione delle ferie" a colleghi bisognosi. L'articolo 24 del D.lgs. n. 151 del 14/9/2015 ha disposto che i lavoratori, fermi restando i diritti di cui al D.lgs. n. 66/2003, possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturati, a colleghi che hanno necessità di assistere figli minori che necessitano di cure costanti. La misura, da calcolare sui giorni eccedenti le quattro settimane annue, e la modalità di applicazione di tale concessione, sono stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sempre nel rispetto di quanto previsto dal decreto del 2003.

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