Rapporti di lavoro

Da studi associati a Stp senza «pegno» al Fisco

di Dario Deotto

L’estensione del regime forfettario ai compensi fino a 65mila euro può aver spinto alcuni studi nel 2019 a “frammentarsi”. Ma in ottica prospettica si tratta di misure che potrebbero risultare estemporanee (non hanno senso flat tax selettive), per cui fanno bene molti studi associati a guardare comunque a varie forme di aggregazione.

Sotto il profilo tributario non vi sono norme che prevedono espressamente un regime di neutralità delle aggregazioni professionali. A livello di prassi c’è stata, però, una risposta ad un interpello - la n. 107/2018 – che di fatto ha bloccato vari progetti aggregativi.

La tesi delle Entrate
Secondo l’Agenzia, nel caso di una trasformazione da studio associato in Stp (o in Sta, società tra avvocati, così come di trasformazione di una società semplice, svolgente attività professionale, in Stp o Sta) si applica il comma 2 dell’articolo 171 del Tuir, che disciplina la cosiddetta trasformazione eterogenea da ente non commerciale a società soggetta a Ires. Questa trasformazione viene considerata ipotesi realizzativa come conferimento.

I passaggi non chiari
La conclusione delle Entrate, tuttavia, si rivela non corretta. Innanzitutto, va rilevato che la norma stabilisce una sorta di “finzione tributaria” per i beni impiegati nell’attività istituzionale dell’ente che confluiscono, per effetto della trasformazione, in una società di capitali. Questa “immissione” viene qualificata come conferimento, mentre questo non accade per i beni già impiegati nell’eventuale attività commerciale marginale dell’ente, per i quali viene mantenuto indirettamente il regime di neutralità (articolo 170 del Tuir). Dunque la configurazione di “conferimento” si ha solamente sul piano tributario – e solo per alcuni beni - non realizzandosi, evidentemente, sotto il profilo giuridico alcun conferimento societario: l’ ente che si va a trasformare non riceve alcuna quota o azione della società risultante dalla trasformazione (chi riceve le quote o azioni risulta, semmai, il socio o associato dell’ente).

Ma occorre anche considerare l’intima connessione tra l’articolo 171, comma 2 del Tuir e la lettera n) dell’articolo 67 dello stesso Tuir, secondo la quale costituiscono redditi diversi «le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all’articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti». Si tratta di modifiche inserite con la riforma Ires del Dlgs 344/2003. Nella relazione al Dlgs 344 è stato chiaramente riportato che la tassazione della trasformazione si configura solo se ricorrono le condizioni per realizzare un reddito diverso di cui all’articolo 67 Tuir.

Ed è questo l’elemento determinante nel caso di trasformazione di uno studio professionale in Stp o Sta.

Il caso delle professioni
Le regole dell’articolo 67 Tuir non possono essere applicate quando i redditi vengono conseguiti nell’esercizio di una professione, con la conseguenza che non può realizzarsi nemmeno la “finzione tributaria” del conferimento; al contrario trova applicazione l’articolo 54 del Tuir (reddito di lavoro autonomo). Per cui potrebbero rilevare eventuali plusvalenze relative ai beni strumentali, non per effetto della erronea convinzione che si tratti di un conferimento, ma come eventuale destinazione a finalità estranee dei beni. Destinazione però che non si realizza perché, in caso di trasformazione in Stp o Sta di uno studio associato, è soltanto la configurazione giuridica dell’ente che muta, non l’attività svolta. Allo stesso modo, non rilevano, perché non c’è alcun corrispettivo, eventuali trasferimenti della clientela o del “marchio”.

In sostanza, la mancanza di un rapporto sinallagmatico per veicolare nella nuova società beni, clientela e ogni altro elemento immateriale, oltreché l’assenza di una destinazione dei beni a una finalità diversa, impedisce di individuare presupposti di tassazione rilevanti in base all’articolo 54 del Tuir. Si realizza così, indirettamente, anche nell’ipotesi della trasformazione degli studi professionali in Stp o Sta, un regime di neutralità (come per le imprese, anche se si auspica un intervento normativo specifico) considerato che le attività permangono in un circuito comunque economico.

Il percorso verso la non rilevanza

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