Rapporti di lavoro

Il regime fiscale per i pensionati che trasferiscono la residenza in Italia e le modifiche del decreto crescita

di Arturo Gulinelli

Le novità sulle agevolazioni fiscali per coloro che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia inserite in sede di conversione in legge del Dl 34-2019 verranno trattate al Convegno del 17 luglio 2019, organizzato da Hdemia delle Professioni in collaborazione con Guida al Lavoro.


La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) con l'articolo 1, comma 273, ha introdotto l'articolo 24-ter nel testo unico delle imposte sui redditi (917/1986).
In forza di tale disposizione si è inteso agevolare il radicamento di soggetti che percepiscono pensioni di fonte estera in determinati Comuni del Mezzogiorno aventi particolari e specifiche proprietà demografiche.

L'agevolazione è rivolta, come anticipato, ai possessori di pensione ex articolo 49, secondo comma, lettera a) del Tuir. In luogo dell'ordinario criterio di tassazione è stato previsto un regime opzionale specifico per le persone fisiche che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in un comune tra quelli appartenenti al territorio delle Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e aventi una popolazione residente non superiore a 20.000 abitanti.

Il regime agevolato decorre dal 2019 e chi vi aderisce è esonerato dalla dichiarazione dei redditi e dagli obblighi Ivie e Ivafe.

Le persone fisiche per poter beneficiare di questo particolare regime fiscale non devono essere state residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta che precedono quello in cui viene esercitata e diviene efficace l'opzione.

Tale regime opzionale permette, ai soggetti fruitori, di determinare il proprio carico fiscale versando un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche nella misura del 7 per cento.

L'imposta in questione è sostitutiva di tutti i redditi prodotti all'estero e la tassazione può essere esercitata per ognuno dei periodi d'imposta in cui esplica validità l'opzione.
Per chiarire quali redditi di fonte estera possono essere tassati in modo agevolato occorre fare riferimento al secondo comma dell'articolo 165 del Tuir, il quale prevede espressamente che: «I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato».

L'agenzia delle Entrate con apposito provvedimento 167878/2019 del 31 maggio 2019 ha definito le modalità di fruizione dell'agevolazione.

L'opzione si esercita e perfeziona presentando la dichiarazione dei redditi che si riferisce al periodo d'imposta in cui le persone fisiche hanno trasferito la residenza fiscale in Italia (nei comuni dei territori citati).

Il soggetto neo residente nella dichiarazione dei redditi, in sede di prima presentazione, deve attestare di non essere stato residente in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti alla data inizio di efficacia dell'opzione.

È necessario indicare, inoltre, il paese dove era stabilita l'ultima residenza fiscale dell'opzione, ricordando che deve trattarsi di Paesi in cui sono in vigore degli accordi di cooperazione fiscale. L'opzione deve precisare per quali Stati esteri si intende di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Con riferimento al reddito di pensione il contribuente dovrà specificare lo Stato di residenza del soggetto che eroga il reddito ex articolo 49 e, infine, l'ammontare dei redditi esteri da assoggettare all'imposta sostitutiva.

In caso di trasferimento della residenza fiscale, l'opzione resta valida a patto che il contribuente decida di trasferirla in un comune oggetto dell'agevolazione in commento.

L'opzione, così come statuita dalla legge di Bilancio 2019, era valida per i cinque periodi d'imposta che seguono quello in cui è divenuta efficace con validità per l'intero periodo, salvo che venga a cessare o venga revocata
Il Dl n. 34 del 30/4/2019 codissetto "decreto crescita" in sede di conversione in legge numero 58 del 28 giugno 2019 (G.U. del 29/6/2019), ha introdotto le seguenti novità alla disciplina in esame:
-la lettera a) dell'articolo 5 bis prevede che al comma 1 le parole «percepiti da fonte estera o» sono soppresse;
-la lettera b) prevede al comma 4 che la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «nove».
In forza della prima modifica è chiaro che il regime sarà accessibile anche agli italiani che percepiscono pensioni da fonte interna e rientrano in Italia.

La seconda modifica estende da cinque a nove gli anni di validità del regime opzionale agevolato.

L'imposta sostitutiva si paga entro i termini ordinari previsti per il saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Decade dal regime il contribuente che perde i requisiti previsti dalla norma istitutiva o che omette in tutto o in parte il versamento dell'imposta sostitutiva entro i termini previsti per il saldo delle imposte sui redditi; la decadenza ha effetto dal periodo d'imposta in cui andava effettuato il pagamento omesso o in cui vengono persi i requisiti abilitanti.

Decade dal regime anche il contribuente che ha trasferito la residenza fiscale in un Comune diverso da quelli agevolati o la trasferisce all'estero (decadenza che opera dal periodo di imposta in cui viene ad essere realizzato il trasferimento di residenza).

In considerazione delle ultime modifiche apportate dal legislatore, è chiara la volontà del legislatore di consentire il ripopolamento dei comuni del Meridione demograficamente svantaggiati e di permettere il rientro di pensionati italiani che in passato si sono lasciati ammaliare da metodi di tassazione esteri particolarmente convenienti.

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