Rapporti di lavoro

Aree di crisi industriale complessa, un ulteriore anno per accedere alla mobilità in deroga

di Antonio Carlo Scacco

Slitta di un anno il termine di cessazione del trattamento di mobilità ordinaria richiesto per poter accedere al trattamento di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute: lo ricorda l'Inps nel messaggio 18 luglio 2019, n. 2768.
Lo slittamento è l'effetto della approvazione del D.L. n. 34/2019 che ha prorogato per tutto il 2019, alle medesime condizioni, la concessione della mobilità in deroga secondo quanto previsto dall'art. 25-ter del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119.
Pertanto l'Inps, per procedere alla erogazione del trattamento in deroga dovrà verificare una duplice condizione:
– che il beneficiario abbia terminato il trattamento di mobilità ordinaria nel più esteso periodo compreso tra il 22 novembre 2017 ed il 31 dicembre 2019 (non più il 31 dicembre 2018);
– che la prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga.
Nel caso in cui queste due condizioni non si verifichino, non si potrà procedere al pagamento della prestazione e la sede dovrà darne riscontro, per il tramite della Direzione regionale di coordinamento metropolitano, alla Regione che ha decretato la prestazione, per la adozione dei successivi adempimenti.
L'art. 25-ter del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, aveva notevolmente esteso la platea dei lavoratori, occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, nei confronti dei quali può essere concessa la mobilità in deroga (art. 1, c. 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
I territori interessati sono le aree di crisi industriale complessa, ossia Venezia-Porto Marghera e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata.
I soggetti interessati sono quelli che hanno cessato il trattamento di mobilità ordinaria o in deroga tra il 22 novembre 2017 e, dopo la approvazione del D.L. n. 34/2019, il 31 dicembre 2019.
Il trattamento è concesso per dodici mesi a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
La prestazione è concessa per la durata massima di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2020.
Diversamente dalle prestazioni di mobilità ordinaria o in deroga, il lavoratore decade dal trattamento qualora trovi una nuova occupazione a qualsiasi titolo. Il limite di spesa è pari a 16 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©